Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento IRPEF emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2010. L'Ufficio, riscontrando che l'imposta dovuta e dichiarata era pari a euro 53.761, considerava sospesi gli acconti per tale importo; il contribuente, invece, aveva indicato nel modello Unico 2011 acconti non versati per effetto della sospensione disposta in occasione del sisma del 2009 per euro 80.571, esponendo così un credito in dichiarazione. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi al giudice tributario e otteneva accoglimento in primo grado; l'appello dell'Agenzia veniva respinto dalla CTR Abruzzo. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della normativa sulla sospensione dei versamenti fiscali per il sisma, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso il beneficio oltre il periodo previsto, consentendo la compensazione di un'eccedenza d'imposta con tributi scadenti fuori dal periodo agevolato e, in sostanza, avallando un uso abusivo della disciplina eccezionale.
La decisione
La Corte non esamina il merito della censura, perché prende atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal d.l. n. 119/2018 e che non risulta presentata tempestiva istanza di trattazione né un diniego della definizione impugnato. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. Il ricorso non è quindi deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 1, D.M. 9 aprile 2009
Richiamato dall'Ufficio tra le norme che disciplinano la sospensione dei versamenti fiscali a seguito del sisma.
art. 1, comma 1, O.P.C.M. n. 3780/2009
Richiamato quale fonte della sospensione dei versamenti conseguente all'evento sismico.
art. 25, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102
Invocato dall'Ufficio nel quadro normativo della disciplina fiscale applicabile.
art. 39 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della censura di errata applicazione della disciplina agevolativa.
artt. 22 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamati dall'Ufficio in relazione al trattamento degli acconti e della dichiarazione dei redditi.
Richiamato per sostenere il divieto di applicazione analogica di norme eccezionali.
artt. 54 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dall'Ufficio nel complesso delle norme sulla liquidazione automatizzata.
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato per attestare l'adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite.
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La Corte lo applica per rilevare l'intervenuta estinzione del processo per definizione agevolata e la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto.
Richiamato con riferimento alla possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione automatica prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte interessata aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e non viene attivata nei termini la procedura per proseguire il giudizio, il processo si estingue senza esame del merito.
- La disciplina della definizione agevolata opera come causa estintiva del giudizio e rende superfluo scrutinare i motivi di ricorso, salvo che sia tempestivamente coltivata la trattazione secondo le forme previste dalla legge.
- Le censure relative all'interpretazione estensiva di agevolazioni fiscali eccezionali e al preteso abuso del diritto restano assorbite se interviene una causa sopravvenuta di estinzione del processo.
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