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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento IRPEF emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2010. L'Ufficio, riscontrando che l'imposta dovuta e dichiarata era pari a euro 53.761, considerava sospesi gli acconti per tale importo; il contribuente, invece, aveva indicato nel modello Unico 2011 acconti non versati per effetto della sospensione disposta in occasione del sisma del 2009 per euro 80.571, esponendo così un credito in dichiarazione. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi al giudice tributario e otteneva accoglimento in primo grado; l'appello dell'Agenzia veniva respinto dalla CTR Abruzzo. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della normativa sulla sospensione dei versamenti fiscali per il sisma, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso il beneficio oltre il periodo previsto, consentendo la compensazione di un'eccedenza d'imposta con tributi scadenti fuori dal periodo agevolato e, in sostanza, avallando un uso abusivo della disciplina eccezionale.

La decisione

La Corte non esamina il merito della censura, perché prende atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal d.l. n. 119/2018 e che non risulta presentata tempestiva istanza di trattazione né un diniego della definizione impugnato. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. Il ricorso non è quindi deciso nel merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte interessata aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e non viene attivata nei termini la procedura per proseguire il giudizio, il processo si estingue senza esame del merito.
  • La disciplina della definizione agevolata opera come causa estintiva del giudizio e rende superfluo scrutinare i motivi di ricorso, salvo che sia tempestivamente coltivata la trattazione secondo le forme previste dalla legge.
  • Le censure relative all'interpretazione estensiva di agevolazioni fiscali eccezionali e al preteso abuso del diritto restano assorbite se interviene una causa sopravvenuta di estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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