Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di una struttura privata che operava in regime di accreditamento provvisorio nel servizio sanitario nazionale, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese negli anni 2006 e 2007. L'azienda sanitaria aveva opposto la decurtazione delle tariffe applicando la regressione tariffaria unica per asserito superamento del tetto di spesa. In primo grado l'opposizione dell'azienda sanitaria era stata accolta e il decreto ingiuntivo revocato. In appello la struttura privata sosteneva che spettasse all'azienda sanitaria provare il superamento dei tetti di spesa e che il contratto stipulato il 31 maggio 2007, insieme all'accreditamento, fosse sufficiente a fondare il credito anche per le prestazioni pregresse o, comunque, per quelle successive. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione delle norme processuali e sostanziali sull'onere della prova e sul giudicato, assumendo che la validità del rapporto e l'esistenza dei titoli abilitativi fossero ormai coperti da giudicato implicito. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sull'accreditamento e sugli accordi contrattuali nel sistema sanitario, sostenendo che il contratto del 31 maggio 2007 dovesse valere anche per l'attività già svolta e che l'accordo scritto fosse idoneo a dimostrare il rapporto con la ASL. Con il terzo motivo invocava, in via subordinata, la condanna della ASL per ingiustificato arricchimento, lamentando che solo in appello fosse stata contestata la mancanza di un valido contratto e che il giudice avrebbe dovuto consentire la modifica della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente, non essendo stata riportata la decisione di primo grado nella parte necessaria a verificare l'asserito giudicato sulla validità del contratto e sull'accreditamento. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nel sistema dell'accreditamento sanitario, la remunerazione delle prestazioni richiede non solo l'accreditamento, ma anche la stipula di specifici accordi contrattuali in forma scritta, non suscettibili di convalida o ratifica successiva e non integrabili per facta concludentia; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto e aveva poi ritenuto non provata dalla struttura l'esistenza di un valido rapporto contrattuale e dell'effettivo titolo per la remunerazione delle prestazioni controverse. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'arricchimento della pubblica amministrazione per prestazioni extra budget, a fronte della comunicazione del tetto di spesa, è arricchimento imposto e quindi non consente l'azione di arricchimento senza causa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per pretesa ultrapetizione o errore sul riparto dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza esito favorevole
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sull'onere di provare il titolo contrattuale e l'accreditamento
invocato per sostenere la formazione di giudicato implicito sulla validità del rapporto, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato sulla questione di nullità
richiamati dalla ricorrente, senza accoglimento
art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992
indicato come norma che subordina l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni sanitarie all'autorizzazione, all'accreditamento e agli accordi contrattuali
art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992
la qualità di soggetto accreditato non basta, da sola, a fondare il diritto alla remunerazione fuori dagli accordi contrattuali; è richiamato anche l'accreditamento provvisorio
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
richiede la stipula di accordi/contratti scritti con le strutture private accreditate; la mancata stipula comporta la sospensione dell'accreditamento istituzionale
art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994
richiamato come riferimento al regime transitorio delle strutture temporaneamente accreditate
art. 1, comma 796, lett. t), L. n. 296 del 2006
citato dalla ricorrente nel secondo motivo tra le norme di contesto sul sistema di remunerazione e programmazione della spesa
l'azione di arricchimento senza causa è stata esclusa perché l'eventuale arricchimento della PA per prestazioni extra budget è qualificato come arricchimento imposto e quindi non azionabile
richiamati in relazione a istanze istruttorie ritenute inammissibili dalla Corte territoriale
richiamato sul dovere del giudice di provocare il contraddittorio quando rileva d'ufficio questioni nuove, consentendo alle parti anche attività probatoria
evocato nel richiamo ai casi di nullità virtuale di contratti con la P.A.; la Corte ne distingue il precedente citato rispetto alla fattispecie in esame
art. 16 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato insieme all'art. 17 r.d. 2440/1923 per affermare la necessità della forma scritta dei contratti con la pubblica amministrazione
art. 17 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato insieme all'art. 16 r.d. 2440/1923 per la forma scritta ad substantiam nei contratti pubblici
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura sanitaria privata accreditata e amministrazione sanitaria, il diritto alla remunerazione delle prestazioni presuppone cumulativamente autorizzazione, accreditamento e stipula di specifici accordi contrattuali; il solo accreditamento non basta.
- I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, e tale nullità non è sanabile mediante comportamenti concludenti, convalida o ratifica successiva.
- La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello e in cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso sulla validità del rapporto; se il rilievo ufficioso introduce una questione nuova, il giudice deve provocare il contraddittorio delle parti.
- La parte che invochi il pagamento di prestazioni sanitarie deve provare non solo l'accreditamento, ma anche l'esistenza del valido accordo contrattuale che costituisce il titolo della pretesa.
- L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione derivi dall'esecuzione di prestazioni rese oltre i limiti di spesa comunicati e quindi in un contesto di arricchimento imposto e non ingiustificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08725/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →