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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, avendo frequentato tali corsi in anni compresi tra il 1978 e il 1989. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione, con il primo motivo, i medici denunciavano violazione di norme interne ed eurounitarie sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse incidere sul quantum del danno e soprattutto non potesse segnare il dies a quo della prescrizione; a loro avviso il termine avrebbe potuto decorrere solo quando si fossero dissolte le incertezze giurisprudenziali sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sulla legittimazione passiva e, in più, andava sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il secondo motivo censuravano la liquidazione delle spese, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato l’aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 in modo errato, calcolandolo sul numero degli appellanti invece che sul numero dei soggetti assistiti dall’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione della prescrizione del diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi è coperta da orientamento consolidato: il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999. Ha escluso che le asserite incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sulla legittimazione passiva potessero sospendere il decorso del termine, e ha negato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputando la soluzione conforme al principio di effettività e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza europea. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 consente l’aumento del compenso anche quando un avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti, e che, nel caso concreto, l’Avvocatura dello Stato difendeva l’amministrazione contro numerosi ricorrenti; ha inoltre dato atto della compensazione delle spese del giudizio di legittimità per il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione della norma tariffaria.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come base del primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    è richiamato nel secondo motivo per denunciare plurime violazioni processuali e di merito

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza sulle spese, richiamata per escludere la condanna ex art. 96, comma 3

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude la condanna per lite temeraria, non ravvisandone i presupposti

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla liquidazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per prospettata ultrapetizione

  • art. 267 TFUE

    invocato dai ricorrenti per il rinvio pregiudiziale, ritenuto non necessario

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato nel primo motivo a sostegno della censura sul mancato recepimento delle direttive

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato nel primo motivo a sostegno della censura sul mancato recepimento delle direttive

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina eurounitaria

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato nel primo motivo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato nel primo motivo in tema di tutela giurisdizionale effettiva

  • Direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16

    costituiscono il quadro eurounitario sulla remunerazione dei medici specializzandi, la cui tardiva attuazione ha fondato la domanda risarcitoria

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato nel primo motivo

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati nel primo motivo

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati nel primo motivo per la questione della prescrizione

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato nel primo motivo in tema di disciplina dei corsi di specializzazione medica

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    individuato come norma che ha effettuato una aestimatio del danno e dal cui ingresso in vigore decorre la prescrizione decennale

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    consente l’aumento del compenso unico quando l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 14 d.m. n. 55/2014

    richiamato nel contesto della liquidazione dei compensi professionali

  • art. 1 d.m. n. 55/2014

    richiamato nel contesto della liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive europee in favore dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni e il termine decorre, per i soggetti non beneficiari delle previsioni compensative speciali, dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, che rende ragionevolmente certa l’insussistenza di ulteriori adempimenti statali.
  • Le incertezze successive su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del giudice competente non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché la tutela può essere attivata anche stragiudizialmente e l’eventuale errore sul giudice può essere rimediato con gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l’interpretazione del diritto unionale risulti già chiarita da una giurisprudenza interna consolidata e compatibile con il principio di effettività e con il requisito di termini di prescrizione ragionevoli.
  • In tema di compensi professionali, l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 opera anche quando un avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti con la stessa posizione processuale, poiché la ratio della norma è remunerare l’aumento dell’impegno senza moltiplicare indebitamente i compensi.
  • Nel giudizio di responsabilità dello Stato per tardivo recepimento di direttive in materia di medici specializzandi, il soggetto passivamente legittimato è lo Stato, mentre la chiamata in giudizio di singoli ministeri non incide sulla sostanza del rapporto, trattandosi di articolazioni dell’unico debitore pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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