Ordinamento Penitenziario
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina principi e modalità del trattamento penitenziario, diritti e doveri di detenuti e internati, condizioni di vita negli istituti, assistenza sanitaria, assegnazione e sorveglianza particolare. Rilevanti anche le regole sui benefici penitenziari per reati ostativi ex art. 4-bis, con numerose eccezioni e limiti temporali/transitori introdotti da pronunce costituzionali e riforme successive.
Ordinamento penitenziario e trattamento dei detenuti
Ordinamento penitenziario: principi generali e trattamento
La legge fissa i principi fondamentali del trattamento penitenziario, improntandolo a umanità, rispetto della dignità della persona e imparzialità. Il trattamento è finalizzato al reinserimento sociale, anche tramite i contatti con l’esterno, ed è individualizzato in relazione alle condizioni del singolo.
Diritti fondamentali e regole di vita negli istituti
Alle persone private della libertà sono garantiti i diritti fondamentali ed è vietata ogni violenza fisica o morale. L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, senza restrizioni non giustificate. I soggetti sono chiamati con il proprio nome e gli imputati sono trattati come non colpevoli sino alla condanna definitiva.
Spese di mantenimento e regime economico interno
Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato. Il rimborso delle spese di mantenimento è previsto per condannati e internati secondo i rinvii al codice penale e al codice di procedura penale; le spese comprendono alimenti e corredo. Il rimborso non può superare i due terzi del costo reale, con determinazione annuale della quota media da parte del Ministro competente.
Parità di condizioni e diritti esercitati personalmente
Negli istituti deve essere assicurata parità di condizioni di vita tra detenuti e internati, con limitazioni regolamentari sul peculio e sui beni provenienti dall’esterno. I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti riconosciuti dalla legge anche in caso di interdizione legale.
Benefici penitenziari e art. 4-bis: disciplina dei reati ostativi
L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi solo a condizioni particolarmente rigorose per i reati indicati dall’art. 4-bis. Per alcuni delitti è richiesta la collaborazione con la giustizia; per altri è possibile accedere ai benefici anche senza collaborazione, ma solo dimostrando l’adempimento delle obbligazioni civili o l’impossibilità di adempierle e allegando elementi specifici idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Per alcune fattispecie è necessaria inoltre una positiva valutazione dell’osservazione scientifica della personalità o della partecipazione a programmi di riabilitazione specifica. Sono previste prescrizioni limitative per prevenire il ripristino dei collegamenti criminali, nonché controlli istruttori approfonditi, acquisizione di pareri e informazioni da autorità di polizia, magistratura e direzione dell’istituto. Per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, i benefici sono concedibili solo dopo revoca o mancata proroga del regime.
La disciplina ha subito varie correzioni per effetto di pronunce costituzionali e riforme, tra cui l’esclusione dal divieto di concessione di alcuni benefici per determinate misure alternative e l’ampliamento, in alcuni casi, della possibilità di concessione dei permessi premio anche senza collaborazione, quando sia esclusa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Struttura degli istituti e condizioni materiali di detenzione
Gli istituti devono essere progettati per ospitare un numero non elevato di persone e devono disporre di locali idonei alla vita individuale e allo svolgimento di attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose. I locali di soggiorno e pernottamento devono essere ampi, illuminati, aerati, riscaldati quando necessario e dotati di servizi igienici riservati; sono previste camere a uno o più posti e criteri di cautela nella collocazione dei soggetti.
Sono disciplinati anche vestiario, corredo, igiene personale e alimentazione: devono essere garantiti biancheria e indumenti adeguati, servizi igienici e docce con acqua calda, cura periodica dei capelli e della barba, vitto sano e sufficiente, acqua potabile e controllo interno sulla qualità e sui prezzi dei generi venduti. È prevista una permanenza all’aria aperta non inferiore a quattro ore al giorno, riducibile a due ore per giustificati motivi.
Servizio sanitario e tutela della salute
Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Sono previste visite mediche all’ingresso, monitoraggio continuo dello stato di salute, tutela della continuità terapeutica nei trasferimenti, gestione delle malattie contagiose, possibilità di visite e cure a spese proprie da sanitari di fiducia e controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie da parte dell’azienda sanitaria locale.
Per gli imputati e, in altri casi, per condannati e internati sono disciplinati i trasferimenti in strutture sanitarie esterne, con provvedimenti dell’autorità competente e possibilità di modifiche o revoca per sopravvenute ragioni di sicurezza. È prevista anche la prosecuzione dei programmi terapeutici in corso al momento dell’ingresso in carcere.
Comunicazioni sui minori presenti negli istituti
Gli istituti penitenziari e quelli a custodia attenuata per detenute madri devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco dei minori presenti, con indicazioni su residenza dei genitori, rapporti familiari e condizioni psicofisiche del minore. Il procuratore può chiedere al tribunale i provvedimenti di competenza, disporre ispezioni ordinarie e straordinarie e ricevere segnalazioni immediate su condotte pregiudizievoli del genitore.
Individualizzazione del trattamento e osservazione scientifica
Il trattamento deve essere calibrato sui bisogni della personalità del singolo, valorizzando attitudini e competenze utili al reinserimento. Per condannati e internati è prevista l’osservazione scientifica della personalità, finalizzata a individuare le cause del reato e a costruire un programma di reinserimento, con riflessione sul fatto criminoso, sulle conseguenze per la vittima e sulle possibili azioni riparative. L’osservazione inizia all’avvio dell’esecuzione e la prima formulazione del programma va redatta entro sei mesi.
Trattamento psicologico per reati sessuali e violenti
Le persone condannate per specifici reati sessuali, maltrattamenti, stalking e altri delitti indicati dalla legge possono sottoporsi a trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno. La partecipazione a tali percorsi è rilevante ai fini della concessione dei benefici penitenziari. È inoltre prevista la possibilità di percorsi di reinserimento e recupero presso enti o associazioni specializzate, in accordo con gli istituti penitenziari.
Assegnazione, raggruppamento e tutela di categorie particolari
I detenuti e gli internati hanno diritto, quanto possibile, ad essere assegnati a un istituto vicino alla famiglia o al centro di riferimento sociale. L’assegnazione e il raggruppamento devono favorire il trattamento rieducativo e prevenire influenze nocive reciproche. Sono previste separazioni tra imputati, condannati, internati, giovani adulti e soggetti con differenti tipologie di pena.
Le donne sono ospitate in istituti separati o in sezioni dedicate, le madri possono tenere con sé i figli fino a tre anni e devono essere previsti asili nido. Per soggetti esposti a rischio di aggressioni per identità di genere o orientamento sessuale è prevista, previo consenso, l’assegnazione in sezioni omogenee distribuite sul territorio nazionale, con garanzia di partecipazione alle attività trattamentali.
Sorveglianza particolare: presupposti, durata e reclamo
Il regime di sorveglianza particolare può essere applicato a condannati, internati e imputati che compromettono la sicurezza, turbano l’ordine o impediscono le attività altrui con violenza o minaccia, nonché a chi si avvale dello stato di soggezione degli altri detenuti. Ha durata massima di sei mesi, prorogabile più volte per periodi non superiori a tre mesi.
Il provvedimento è adottato dall’amministrazione penitenziaria con il parere del consiglio di disciplina, e per gli imputati anche sentita l’autorità giudiziaria procedente. In urgenza può essere disposto provvisoriamente, con acquisizione successiva dei pareri entro dieci giorni e decisione definitiva entro i dieci giorni successivi. Il provvedimento è comunicato al magistrato di sorveglianza. Contro la disposizione o proroga è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni; il reclamo non sospende l’esecuzione e il tribunale decide entro dieci giorni in camera di consiglio.
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