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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una casa di cura privata neuropsichiatrica e l'azienda sanitaria locale in ordine alla remunerazione di prestazioni di ricovero rese nell'anno 2008 in regime di accreditamento provvisorio. La struttura sosteneva di aver erogato prestazioni solo su invio del dipartimento di salute mentale dell'ASL, senza poter rifiutare o dimettere i pazienti, e chiedeva il pagamento della somma trattenuta dall'ASL a titolo di regressione tariffaria unica (RTU), pari alla differenza tra tariffa piena e tariffa decurtata. L'ASL opponeva la legittimità della trattenuta perché, con accordo contrattuale sottoscritto il 5 marzo 2009, era stato previsto per il 2008 il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo dimostrato il superamento del tetto e la previsione contrattuale della regressione tariffaria. In appello la struttura dedusse soprattutto che l'ASL non avesse provato il superamento del tetto di spesa e che il contratto del 5 marzo 2009 fosse valido ed efficace anche per l'anno 2008. In cassazione articolò tre motivi: nullità della sentenza per rilievo d'ufficio della nullità del contratto senza contraddittorio; violazione delle norme processuali e del giudicato implicito, assumendo che il giudice di primo grado avesse già esaminato validità ed efficacia del contratto; errata interpretazione della domanda e della disciplina degli accordi ex d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che si discuteva solo della differenza tariffaria su prestazioni già pagate e non del diritto al compenso per prestazioni prive di titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello poteva rilevare d'ufficio la nullità del contratto per difetto di forma scritta, poiché non risultava formato un giudicato espresso sulla validità del contratto nei gradi di merito. Tuttavia, ha censurato la decisione di merito perché, pur potendo sollevare d'ufficio la questione, il giudice d'appello avrebbe dovuto previamente instaurare il contraddittorio sulla nullità e consentire alle parti di svolgere attività assertiva e probatoria sulla effettiva esistenza dell'accordo scritto. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il giudice che rilevi d'ufficio una questione nuova deve provocare il contraddittorio tra le parti, consentendo osservazioni e, se necessario, attività probatoria.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa asseritamente violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre ultrapetizione/violazione del thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato per sostenere il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato implicito sulla validità del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione del contratto e della domanda.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    Individua i presupposti per l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni sanitarie: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    L'accreditamento istituzionale non vincola di per sé la PA a remunerare le prestazioni fuori dagli accordi contrattuali; può essere provvisorio o temporaneo.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    La remunerazione delle prestazioni richiede specifici accordi contrattuali con la struttura privata; in mancanza di stipula, l'accreditamento è sospeso.

  • art. 16 r.d. n. 2440 del 1923

    Richiamato come base della necessità della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione.

  • art. 17 r.d. n. 2440 del 1923

    Richiamato, insieme all'art. 16, per affermare la forma scritta ad substantiam dei contratti con la PA.

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta ad substantiam; in difetto, il contratto è nullo e non è sanabile mediante convalida, ratifica o comportamenti concludenti.
  • La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo se non si sia formato un giudicato espresso sulla validità del contratto nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una nullità o altra questione non discussa tra le parti, deve comunque provocare il contraddittorio, consentendo alle parti di interloquire e, se occorre, di sviluppare attività probatoria pertinente.
  • Nel sistema dell'accreditamento sanitario, la sola qualità di soggetto accreditato non basta a fondare il diritto alla remunerazione: servono anche gli accordi contrattuali previsti dalla disciplina di settore.
  • Per le strutture sanitarie private operanti per conto del servizio sanitario nazionale, la remunerazione delle prestazioni è condizionata alla presenza congiunta di autorizzazione, accreditamento e specifico accordo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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