Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione, da parte dell’agente della riscossione, di un atto di intimazione di pagamento relativo a una cartella esattoriale per sanzioni riferite all’anno 2003. Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta e ha quindi contestato la decadenza dal potere di notificarla e la prescrizione del diritto a riscuotere. Nei gradi di merito i giudici hanno ritenuto corretta la notifica della cartella e hanno respinto il ricorso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 24 e 112 Cost., sostenendo che l’intimazione era il primo atto da cui aveva avuto conoscenza della cartella e quindi era impugnabile; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, contestando la regolarità della notifica della cartella a mezzo posta per asserita mancanza di sottoscrizione sull’avviso di ricevimento; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la notifica sarebbe avvenuta in un luogo diverso da residenza o domicilio del destinatario.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d’appello contenesse una motivazione sufficiente e non meramente apparente; che l’impugnazione dell’intimazione non potesse servire a recuperare censure contro la cartella presupposta, poiché la notifica di questa era stata già ritenuta regolare e tempestiva; che la doglianza sulla notifica della cartella fosse in parte inammissibile per difetto di trascrizione della relata e, comunque, infondata perché la notifica a mezzo posta, quando risulti la consegna al destinatario, non richiede la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, mentre l’avviso di ricevimento fa piena prova fino a querela di falso; che il motivo sul luogo di notificazione fosse inammissibile perché la questione era stata già esaminata dal giudice di merito e, in ogni caso, il luogo effettivo di dimora abituale del destinatario prevale sulle risultanze anagrafiche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’intimazione di pagamento non consente di recuperare censure inerenti a una cartella presupposta già ritenuta regolarmente notificata e non impugnata.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta perché diretta a rimettere in discussione un atto presupposto ormai consolidato.
art. 112 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla decisione di merito.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella tramite consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone abilitate non richiede la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
L’avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico e fa piena prova dei fatti attestati dall’agente postale, salvo querela di falso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la motivazione della decisione di merito era presente e intelligibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata esclusa sia con riguardo all’impugnabilità dell’intimazione sia con riguardo alla notifica della cartella.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è inammissibile quando la questione risulta già esaminata dal giudice di merito o quando si tenta di sovrapporre una diversa valutazione di fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata quando la decisione d’appello espone in modo comprensibile i fatti, le difese delle parti e le ragioni della scelta decisoria, anche mediante richiamo critico alla sentenza di primo grado.
- L’atto di intimazione di pagamento non consente di far valere, come se fossero attuali, vizi della cartella presupposta quando la cartella sia stata ritenuta ritualmente notificata e non risulti tempestivamente impugnata.
- Nella notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, l’avviso di ricevimento fa piena prova dei fatti attestati dall’agente postale; la contestazione della sua provenienza o del suo contenuto richiede querela di falso, salvo il caso di mancanza della sottoscrizione dell’agente postale che comporti inesistenza della notifica.
- Quando la cartella sia consegnata direttamente al destinatario, non è necessaria la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario; la regolarità della notificazione non dipende da tale formalità.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito su questioni già esaminate dal giudice di appello.
- Ai fini della validità della notifica, il luogo effettivo di abituale dimora del destinatario assume rilievo prevalente rispetto alle risultanze anagrafiche, che hanno valore soltanto presuntivo.
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