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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, emesso nei confronti di una società operante nel settore del noleggio di imbarcazioni, con recupero a tassazione di costi dedotti ritenuti non inerenti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. L’Ufficio contestava, sulla base di una pluralità di indizi, che i contratti di noleggio fossero in realtà simulati e che i beni fossero utilizzati personalmente dai soci. La CTR ha confermato il recupero ritenendo non provata l’inerenza dei costi e irrilevante, nel giudizio tributario, la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante. In Cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione di norme processuali penali e omessa/ apparente motivazione, sostenendo che la sentenza penale avrebbe dovuto fare stato o comunque costituire prova decisiva dell’effettività e convenienza economica dell’attività; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il contenuto di un atto di adesione relativo a un socio, da cui emergerebbe l’uso solo occasionale di una delle imbarcazioni; 3) omesso esame del fatto che l’oggetto sociale avrebbe compreso il noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale sin dal 2005; 4) violazione delle norme sull’onere della prova e sulla deducibilità/inerenza dei costi, sostenendo che la CTR avesse errato nel porre a suo carico la prova dell’inerenza; 5) omesso esame della durata decennale delle imbarcazioni e dei ricavi ricavabili dalla loro vendita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la sentenza penale di assoluzione non spiega automatica efficacia di giudicato nel giudizio tributario, anche se riferita ai medesimi fatti, perché nel processo tributario operano regole probatorie proprie e sono utilizzabili presunzioni semplici. Quanto alla valenza probatoria della sentenza penale, ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito: la CTR aveva già esaminato la decisione penale e spiegato che essa non conteneva un accertamento positivo dell’esistenza, effettività e inerenza delle operazioni contestate. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati inammissibili per il limite della doppia conforme, essendo la sentenza di appello conforme a quella di primo grado e non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Il quarto motivo è stato rigettato perché, in tema di costi contestati dall’Amministrazione, l’onere di provare l’inerenza e la destinazione del costo alla produzione grava sul contribuente; la CTR aveva valutato tutti gli indizi dell’Ufficio e li aveva ritenuti sufficienti a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti di evasione mediante contratti di noleggio simulati. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza, ma la censura viene respinta nella parte in cui pretendeva l’efficacia di giudicato della sentenza penale e dichiarata inammissibile nella parte che sollecitava una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; tali censure sono dichiarate inammissibili per doppia conforme o comunque perché tendenti a una rivalutazione del merito.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario non opera l’automatica efficacia di giudicato della sentenza penale; il giudice tributario può fondare la decisione anche su presunzioni semplici, nei limiti propri del rito tributario.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La presenza di una doppia conforme impedisce il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui fatti già valutati in modo conforme dai giudici di merito, salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dell’inerenza dei costi contestati dall’Amministrazione grava sul contribuente.

  • art. 164 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte ribadisce che resta fermo l’onere del contribuente di dimostrarne l’inerenza.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come norma sulla determinazione del reddito e sulla deducibilità dei componenti negativi, ma la Corte valorizza la necessità della prova dell’inerenza del costo.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in tema di detrazione IVA, ma la Corte conferma che la detraibilità resta subordinata alla prova della riferibilità/inerenza delle operazioni all’attività d’impresa.

  • art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000

    È citato solo come norma incriminatrice oggetto del processo penale di assoluzione richiamato dalla contribuente; la Corte precisa che l’esito penale non vincola automaticamente il giudizio fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario la sentenza penale assolutoria non produce automaticamente efficacia di giudicato, anche se riferita ai medesimi fatti: il giudice tributario deve applicare il proprio regime probatorio e può valorizzare presunzioni semplici.
  • La sentenza penale di assoluzione può essere al più valutata come elemento indiziario o fonte di prova, ma il giudice tributario deve verificarne la concreta rilevanza nel quadro probatorio del processo fiscale; in assenza di accertamenti positivi sull’effettività delle operazioni, essa non basta a vincere la pretesa erariale.
  • In materia di costi contestati dall’Amministrazione finanziaria, l’onere di provare l’esistenza, la natura e l’inerenza del costo alla specifica attività d’impresa grava sul contribuente, che deve fornire idonea documentazione e prova contraria rispetto agli elementi presuntivi dell’Ufficio.
  • Se il giudice di merito ha esaminato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti a fondamento dell’accertamento fiscale, in sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché ciò trasformerebbe il ricorso in un terzo grado di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera il regime della doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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