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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08725/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di occupazione d'urgenza e successiva espropriazione di alcune aree di proprietà pro indiviso di due soggetti, site in un Comune bolognese, per l'ampliamento della sede autostradale. I proprietari non accettavano le indennità offerte dall'ente espropriante/beneficiario e chiedevano la liquidazione delle indennità spettanti, sostenendo anche che l'espropriazione avesse inciso negativamente sulla porzione residua del fondo, con particolare riferimento ai fabbricati rimasti, posizionati ormai entro una fascia di rispetto inferiore alla distanza legale e, quindi, asseritamente svalutati e meno utilizzabili. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo le indennità di espropriazione e occupazione temporanea in misura determinata dal c.t.u., escludendo il deprezzamento della residua proprietà. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: (1) violazione dell'art. 40 l. n. 2359/1865, sostenendo che la qualificazione edificatoria del terreno dovesse essere valutata alla data dell'occupazione d'urgenza e non a quella del decreto di esproprio; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione, assumendo che il deprezzamento e la perdita di possibilità di intervento sul fabbricato non fossero stati contestati; (3) nullità della sentenza, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per difetto di motivazione sulla conformità urbanistica degli interventi di demolizione e ricostruzione; (4) nullità della sentenza e violazione dell'art. 40 l. n. 2359/1865, per apparente e contraddittoria esclusione del nesso di funzionalità tra area ablata e residua; (5) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione, per mancata contestazione dei presupposti dell'indennizzo da espropriazione parziale; (6) nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, per incongruenza nella quantificazione delle voci indennitarie. La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la qualità edificatoria dell'area vada valutata con riferimento alla data del decreto di esproprio e che il principio di non contestazione riguardi i fatti storici e non le valutazioni o conclusioni ricostruttive. Ha invece accolto il quarto motivo, dichiarando assorbiti il terzo, il quinto e il sesto, perché la motivazione della corte territoriale era apparente e logicamente disallineata rispetto alle risultanze della consulenza tecnica: in caso di espropriazione parziale il deprezzamento della porzione residua e la perdita di possibilità di utilizzazione devono essere considerati se il distacco e l'opera pubblica incidono negativamente sul bene residuo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, assorbendo il terzo, il quinto e il sesto; ha rigettato il primo e il secondo motivo. La sentenza della Corte d'appello di Bologna è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame dell'indennità dovuta, inclusa la questione del deprezzamento della porzione residua e della sua corretta motivazione, oltre che per la regolamentazione delle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40 l. n. 2359/1865

    La qualità edificatoria o meno dell'area va verificata con riferimento alla data del decreto di esproprio; in caso di espropriazione parziale il ristoro può comprendere anche la diminuzione di valore della porzione residua quando vi sia nesso di funzionalità e incidenza negativa dell'opera pubblica.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande ed eccezioni, non le valutazioni, i postulati ricostruttivi o le conclusioni desumibili dalla prova.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata evocata insieme alle altre norme processuali, ma il suo rilievo è rimasto assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; solo la censura di apparente motivazione relativa al quarto motivo è risultata fondata.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato in via interpretativa come criterio che consente di considerare, nell'espropriazione parziale, le singole perdite derivanti dal deprezzamento dell'area residua e la riduzione delle possibilità di utilizzo.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistendo l'ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso, è escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella determinazione dell'indennità di espropriazione, la natura edificatoria dell'area va accertata con riferimento alla data del decreto di esproprio, non a quella dell'occupazione d'urgenza o della presa di possesso.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non si estende alle valutazioni tecnico-giuridiche, alle stime economiche o alle ricostruzioni inferenziali tratte dalle prove.
  • In caso di espropriazione parziale, l'indennizzo deve considerare non solo il bene ablato ma anche il pregiudizio arrecato alla porzione residua quando esista un nesso funzionale tra le porzioni e l'opera pubblica ne alteri concretamente le possibilità di utilizzazione o il valore di mercato.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere la reale ratio decidendi, specie se le argomentazioni del giudice risultano incompatibili con le risultanze tecniche poste a base della decisione.
  • La svalutazione della porzione residua può rilevare anche quando derivi da effetti indiretti dell'opera pubblica, se tali effetti incidono in modo oggettivo sulla commerciabilità o sull'utilizzabilità del bene residuo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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