Cassazione Civile, Ordinanza n. 20413/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento IVA per gli anni 2009 e 2010 nei confronti di una società, contestando l'indebita detrazione d'imposta in relazione a fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute cartiere. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provato che le cessioni fossero state effettuate sottocosto e, per tale ragione, aveva escluso l'applicazione dell'art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione di varie disposizioni IVA e dei criteri di riparto dell'onere probatorio, sostenendo che il giudice di merito aveva errato a fondare la decisione su una norma non posta a base dell'accertamento e ad escludere la pretesa fiscale sulla base del presupposto del prezzo inferiore al normale, mentre l'atto impositivo si fondava sulla partecipazione della società a una frode carosello e sull'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo della contribuente sull'inammissibilità/improcedibilità della notificazione del ricorso, osservando che la notifica via PEC era stata eseguita a un indirizzo tratto dai pubblici elenchi rilevanti ai fini notificatori e che, in ogni caso, la società aveva tempestivamente svolto pienamente le proprie difese. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ravvisando un vizio di extrapetizione nella sentenza impugnata: la CTR aveva deciso sulla base dell'art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 e del tema del prezzo sottocosto, pur non essendo tale il fondamento dell'accertamento, che invece riguardava una frode carosello e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme IVA asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme IVA asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme IVA asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto
art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972
la Corte osserva che la CTR ha errato a fondare la decisione su tale norma, poiché essa non era il titolo della pretesa impositiva, che riguardava invece operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
la Corte esclude che ricorra la causa di inammissibilità eccepita dalla controricorrente
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994
richiamato per individuare gli elenchi pubblici da cui trarre l'indirizzo PEC del destinatario della notifica
richiamato quale fonte dell'elenco pubblico degli indirizzi elettronici utilizzabile ai fini notificatori
richiamato nel quadro del regime delle notificazioni telematiche
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato per individuare il regime degli indirizzi telematici rilevanti per la notifica via PEC
art. 1, comma 18, n. 2, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma di conversione che ha introdotto il richiamo all'art. 16-ter nel sistema delle notificazioni telematiche
art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
richiamato per le imprese costituite in forma societaria ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC
art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato per imprese e professionisti ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC
art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato per il perimetro delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del regime delle notifiche PEC
Massime di principio
- Il giudice tributario deve sussumere i fatti nella corretta disciplina giuridica, ma non può decidere su un diverso fondamento fattuale o normativo rispetto a quello posto a base dell'atto impugnato; altrimenti incorre in extrapetizione.
- Quando l'avviso di accertamento contesta l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la partecipazione a una frode carosello, non è consentito rigettare la pretesa sulla base della sola insussistenza del presupposto del prezzo sottocosto previsto da una diversa norma.
- Ai fini della validità della notificazione via PEC a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini, rileva l'indirizzo risultante dai pubblici elenchi normativamente previsti, non un diverso indirizzo indicato negli atti difensivi.
- La tempestiva costituzione del destinatario con controricorso, ove consenta l'effettivo esercizio del diritto di difesa, esclude che la contestazione sulla notificazione possa tradursi in una lesione concreta del contraddittorio.
- In presenza di motivazione che si fonda su un presupposto giuridico estraneo alla pretesa fiscale, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia nei limiti dell'originario thema decidendum.
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