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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per canoni idrici maggiorati di interessi relativi all'utilizzo, dal 2001 al 2017, di due pozzi per derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea a uso industriale senza titolo concessorio, dopo che la società aveva presentato istanza di regolarizzazione. La società ha proposto opposizione al decreto di ingiunzione sostenendo, tra l'altro, che la Regione non avesse provato il quantum debeatur e che non fossero stati indicati i criteri e le modalità di calcolo dell'importo richiesto. In appello la Regione ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme sulle fonti del diritto e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che le delibere della Giunta regionale che determinavano il canone erano meri atti amministrativi e dovevano essere prodotte in causa, non potendosi applicare il principio iura novit curia; violazione dell'art. 2697 c.c., per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Regione nel giudizio di opposizione ex r.d. n. 639/1910; violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la quantificazione sarebbe stata sostenuta in appello con allegazioni nuove; violazione dell'art. 83 della legge regionale Veneto n. 11/2001, assumendo che i criteri di determinazione del canone non fossero rinvenibili nella legge regionale; e erroneità dell'affermazione secondo cui non sarebbe stata contestata la quantificazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione al decreto di ingiunzione. Ha affermato che l'art. 17 del r.d. n. 1775/1933 impone a chi deriva acque pubbliche senza concessione il pagamento di un'indennità commisurata al canone che sarebbe stato dovuto in caso di concessione; che l'art. 83 della legge regionale Veneto n. 11/2001 demanda alla Giunta regionale la definizione dei canoni; e che, nel caso concreto, l'importo era determinabile per relationem sulla base dell'ingiunzione, delle diffide e dei parametri normativi richiamati, già prodotti in primo grado. Ha inoltre precisato che la censura sull'onere della prova era in realtà una contestazione della valutazione del materiale istruttorio, sindacabile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione dell'art. 2697 c.c.; ha escluso anche la violazione dell'art. 345 c.p.c., poiché non vi erano nuove allegazioni in appello ma solo l'individuazione di criteri già risultanti dagli atti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17

    Chi deriva acque pubbliche senza concessione è tenuto a corrispondere un'indennità commisurata almeno al canone dovuto in caso di concessione.

  • L.R. Veneto 11 aprile 2001, n. 11, art. 83, comma 1 e comma 4

    La legge regionale rinvia a provvedimenti della Giunta per la determinazione annuale dei canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche, tenendo conto della quantità, qualità e destinazione dell'uso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova; non quando valuta in modo ritenuto erroneo l'esito della prova già acquisita.

  • art. 345 c.p.c.

    Non vi è violazione se il giudice d'appello non introduce nuove allegazioni di fatto, ma si limita a ricavare dai documenti già in atti i criteri di quantificazione del credito.

  • art. 113 c.p.c.

    La questione della natura di atti amministrativi o regolamentari delle delibere regionali non impedisce la determinazione del canone per relationem quando la legge regionale rinvia a tali atti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 non può essere utilizzato per censurare l'apprezzamento del materiale probatorio o la verifica della correttezza concreta della quantificazione, che attiene semmai al vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    Norma richiamata come base del procedimento di opposizione al decreto di ingiunzione emesso dalla pubblica amministrazione.

  • art. 32 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Norma processuale richiamata per l'opposizione al decreto di ingiunzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione di pagamento della pubblica amministrazione, l'amministrazione deve dimostrare il credito azionato, ma la prova del quantum può essere fornita anche per relationem attraverso atti e provvedimenti richiamati nell'ingiunzione, purché il criterio di determinazione sia desumibile da fonti normative e documenti già acquisiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se la censura riguarda invece l'erronea valutazione delle prove o la ritenuta sufficienza del materiale istruttorio, la doglianza non è correttamente veicolata come violazione di legge.
  • Il divieto di nova in appello non è violato quando il giudice d'appello si fonda su documenti già prodotti in primo grado e si limita a ricostruire, da essi, criteri di quantificazione già implicitamente dedotti nella pretesa originaria.
  • Quando una legge regionale demanda a successivi atti amministrativi la determinazione annuale di un canone, il credito può essere determinabile per relationem se gli atti sono conoscibili e richiamati negli atti di pretesa.
  • Se la parte opponente non contesta specificamente la quantificazione in sé del credito, ma solo l'asserita mancanza di indicazione dei criteri, il giudice non è tenuto a svolgere una ulteriore verifica numerica della pretesa oltre la ricostruzione dei parametri normativi e documentali.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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