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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20198/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia riguarda numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione universitaria senza percepire la remunerazione o la borsa di studio asseritamente dovuta. Essi avevano agito nei confronti dello Stato chiedendo il risarcimento del danno da tardivo o omesso recepimento delle direttive comunitarie in tema di adeguata retribuzione degli specializzandi, oltre che, per alcune posizioni, il riconoscimento del diritto al trattamento previsto dal d.lgs. 257/1991. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibili alcuni appelli e rigettato gli altri, ritenendo prescritta la pretesa con decorrenza dal 27 ottobre 1999. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto, a seconda delle posizioni, violazioni di legge sulla prescrizione, sulla specificità dell'appello, sull'omessa pronuncia, sul giudicato interno, sulla riproposizione dell'eccezione di prescrizione, sulle norme comunitarie e sul regime applicabile agli specializzandi iscritti anche successivamente al 1991. Una ricorrente ha inoltre sostenuto che la sua domanda non fosse risarcitoria da inadempimento europeo, bensì diretta a ottenere il pagamento previsto dalla normativa interna vigente durante la frequenza del corso.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e ha dichiarato inammissibili i ricorsi del medico che contestava la prescrizione, del gruppo di medici appellanti dichiarati inammissibili, degli eredi di altro medico e dei ricorrenti singoli che insistevano sulla decorrenza della prescrizione. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso della ricorrente che aveva denunciato omessa pronuncia sulla diversa domanda fondata sul d.lgs. 257/1991, perché la Corte d'appello aveva omologato indebitamente la sua posizione a quella dei medici antecedenti al 1991 e non aveva esaminato la specifica censura. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Sono state inoltre poste spese a carico dei soli gruppi di ricorrenti costituiti con controricorso delle amministrazioni; per gli altri, non costituite, non vi è stata condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza

    i ricorsi proposti contro la stessa decisione devono essere riuniti

  • art. 360 bis c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e non vi sono elementi per mutare orientamento

  • art. 2935 c.c.

    richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    la pretesa risarcitoria è stata ritenuta soggetta a prescrizione decennale

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su una specifica domanda o censura va dedotta come error in procedendo

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se consente di individuare la ragione della decisione; non sussiste nullità quando la ratio è chiaramente espressa

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve essere specifico; in cassazione occorre indicare e riprodurre il contenuto delle censure per dimostrarne la specificità

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riproposizione dell'eccezione

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è eccezionale e richiede presupposti motivati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per vizi motivazionali, ma non decisivo nei motivi esaminati

  • art. 47 CDFUE

    richiamato nei motivi sulla tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    invocato dai ricorrenti nei motivi sulla pretesa patrimoniale

  • art. 6 CEDU

    invocato dai ricorrenti

  • art. 13 CEDU

    invocato dai ricorrenti

  • art. 14 CEDU

    invocato dai ricorrenti

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    individua la data del 27 ottobre 1999 come momento di piena conoscenza dell'inerzia statale e quindi di decorrenza della prescrizione per le pretese risarcitorie residue

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    disciplina la remunerazione degli specializzandi per i corsi successivi alla sua entrata in vigore

  • Direttiva 75/362/CEE

    la tardiva e incompleta attuazione ha fondato le pretese risarcitorie degli specializzandi

  • Direttiva 75/363/CEE

    la tardiva e incompleta attuazione ha fondato le pretese risarcitorie degli specializzandi

  • Direttiva 82/76/CEE

    la tardiva e incompleta attuazione ha fondato le pretese risarcitorie degli specializzandi

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo europeo

  • Direttiva 2005/36/CE

    richiamata in uno dei motivi, senza mutare l'esito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nelle controversie da tardiva o incompleta attuazione di direttive UE sul compenso degli specializzandi, la prescrizione decennale della domanda risarcitoria decorre, per i soggetti interessati dal periodo 1983-1991, dall'entrata in vigore della L. n. 370/1999, che rende ragionevolmente certa l'assenza di ulteriori adempimenti statali.
  • Quando il giudice di merito decide in conformità a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime censure sulla decorrenza della prescrizione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
  • Chi contesta in cassazione la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve trascrivere o almeno sintetizzare nel ricorso il contenuto dell'atto di appello e della decisione impugnata, così da dimostrare concretamente la specificità delle censure.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non basta una denuncia generica di violazione di legge o di vizio motivazionale.
  • La prescrizione maturata rispetto alla domanda principale si estende anche alle pretese subordinate fondate sul medesimo fatto costitutivo, salvo che la parte dimostri una diversa e autonoma causa petendi.
  • Se un motivo di appello investe una domanda specifica fondata sulla normativa interna applicabile a un diverso periodo di specializzazione, il giudice deve esaminarlo autonomamente e non può assorbirlo nella sola logica risarcitoria da inadempimento europeo.
  • La compensazione delle spese è eccezionale e non è dovuta in presenza di soccombenza contro un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità della PASpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoNullità

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