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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società, quale capogruppo mandataria di un'associazione temporanea di imprese, nei confronti di un Comune per il corrispettivo di lavori pubblici eseguiti. Il Comune si è opposto deducendo che dal credito azionato doveva essere scomputata una somma già pagata a un terzo creditore della società capogruppo, in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito di un'espropriazione presso terzi. In primo grado l'ingiunzione è stata revocata solo in parte e il Comune è stato condannato al pagamento di una somma minore; in appello il Comune ha insistito sul fatto che il pagamento eseguito verso il terzo dovesse essere imputato al credito fatto valere dall'ATI, sostenendo che l'ATI non è soggetto autonomo e che il pagamento avrebbe dovuto estinguere, almeno in parte, il debito verso la capogruppo. In cassazione il Comune ha articolato due motivi: violazione dell'art. 553 c.p.c. e delle norme sugli appalti pubblici in ATI, per non avere la Corte territoriale considerato l'assenza di soggettività autonoma dell'ATI e la coincidenza sostanziale tra capogruppo e associazione; omesso esame di fatto decisivo, per non avere detratto dal credito azionato la quota riferibile alla capogruppo e per evitare un duplicato di pagamento e un preteso arricchimento senza causa. È intervenuto inoltre un componente dell'ATI, che ha eccepito l'inammissibilità della propria chiamata in cassazione e la nullità del contraddittorio per il preteso fallimento della capogruppo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il suo intervento e ha escluso la sua veste di litisconsorte necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento del componente dell'ATI e ha accolto i due motivi di ricorso del Comune nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto che, pur dopo il fallimento della capogruppo mandataria, l'ATI non si trasforma in un soggetto autonomo, ma resta possibile individuare la quota di corrispettivo spettante a ciascuna impresa associata. Poiché il Comune aveva già pagato, in esecuzione di ordinanza ex art. 553 c.p.c., un importo dovuto dalla capogruppo al suo creditore, la Corte ha affermato che la Corte d'appello avrebbe dovuto scomputare tale importo dal quantum dovuto almeno nella parte riferibile alla quota della capogruppo, per evitare un secondo pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra il Comune e la società capogruppo; le spese tra Comune e componente dell'ATI sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione resa nell'espropriazione presso terzi produce un pagamento che, se riferito a un credito della capogruppo dell'ATI, deve essere considerato ai fini dello scomputo del debito residuo, per evitare un doppio pagamento della medesima posta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale per denunciare la violazione di legge dedotta dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'ATI e dell'assegnazione ex art. 553 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel pagamento già eseguito in favore del creditore del singolo associato.

  • art. 37, comma 17, d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla disciplina delle ATI negli appalti pubblici, per sostenere l'assenza di soggettività autonoma dell'associazione.

  • art. 48, comma 16, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle ATI e della loro struttura associativa, a supporto della tesi della non autonoma soggettività dell'ATI.

  • art. 95, comma 7, d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina degli appalti pubblici e del rapporto tra capogruppo e mandanti.

  • art. 78 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento della capogruppo determina lo scioglimento del rapporto di mandato nell'ATI.

  • art. 43 l. fall.

    La sentenza richiama l'automatica interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, ma precisa anche che l'eccezione sulla perdita di capacità processuale è relativa alla massa e non opponibile da chi non è legittimato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'associazione temporanea di imprese, pur non costituendo un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti, opera attraverso un mandato collettivo alla capogruppo; ciò non impedisce, tuttavia, di individuare la quota di corrispettivo spettante a ciascun associato quando il rapporto economico lo consenta.
  • Se un debitore paga, in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., un credito riferibile a uno dei soggetti che compongono l'ATI, il giudice del successivo giudizio di pagamento deve scomputare l'importo già versato dal debito residuo nella parte corrispondente, per evitare un duplicato di pagamento.
  • La notificazione dell'impugnazione a una parte contumace o non costituita non è nulla per meri errori formali nella denominazione del destinatario, quando dal contesto dell'atto risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione del soggetto notificato e la consegna sia avvenuta al giusto destinatario.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento di chi non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, salvo ipotesi eccezionali come il successore a titolo particolare nel diritto controverso nei limiti in cui ricorrano i relativi presupposti.
  • La dichiarazione di fallimento della capogruppo mandataria dell'ATI scioglie il mandato, ma non elimina la possibilità di riferire il credito di appalto alle singole quote di spettanza delle imprese associate, quando la struttura dell'affare lo consenta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoObbligazioni solidaliLiquidazione giudizialeEspropriazione presso terziRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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