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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20193/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto sottoscritto nel 1977 per l'esecuzione di rilevanti lavori presso un ospedale di zona. L'impresa appaltatrice, assumendo di avere iscritto regolari riserve in contabilità, ha chiesto il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri sopportati in corso d'opera. Dopo il primo giudizio e l'appello, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello sulla sentenza non definitiva e aveva accolto solo parzialmente l'appello sulla sentenza definitiva, ritenendo non disponibili, in grado di appello, alcuni documenti contrattuali e contabili che l'appellante assumeva invece essere parte del fascicolo d'ufficio e della consulenza tecnica. L'impresa ha quindi impugnato sia la sentenza d'appello del 2008 sia la successiva sentenza del 2016 che aveva rigettato la revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo: 1) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'errore di fatto revocatorio; 2) violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., perché avrebbe dovuto consentire il rideposito o la ricostruzione della documentazione non rinvenuta; 3) avverso la sentenza del 2008, violazione degli artt. 87 disp. att. c.p.c., 347, comma 3, c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che i documenti erano ancora disponibili in appello in quanto inseriti nel fascicolo d'ufficio; 4) sempre contro la sentenza del 2008, violazione di legge e omessa motivazione, perché, ove i documenti fossero risultati indisponibili, la Corte avrebbe dovuto ordinarne la ricerca o la ricostruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima ritenuto tempestivo il ricorso solo rispetto alla sentenza del 2016, ma tardivo quanto alla sentenza del 2008, perché la proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per ricorrere per cassazione e la ricorrente non aveva allegato né la sospensione del termine né la comunicazione del relativo provvedimento. Quanto alla sentenza del 2016, ha escluso che la Corte d'appello fosse incorsa in errore revocatorio: il supposto errore non era meramente percettivo, ma al più costituiva una valutazione giuridica sul regime di produzione e disponibilità dei documenti. Di conseguenza, era infondata anche la censura sulla mancata ricostruzione o rideposito della documentazione, perché nel giudizio di revocazione la fase rescindente riguarda solo l'accertamento del vizio denunciato e non la riesame del rapporto sostanziale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a entrambe le controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale, non una valutazione giuridica o un errore di giudizio del giudice.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso per cassazione; occorre un espresso provvedimento di sospensione del giudice della revocazione, efficace dalla sua comunicazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi instaurati prima della riforma introdotta dalla l. n. 69/2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disponibilità/ricostruzione dei documenti del fascicolo, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di rideposito/ricostruzione documentale in appello; la Corte ha escluso che ciò potesse incidere una volta escluso l'errore revocatorio.

  • art. 347, comma 3, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per la presenza dei documenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova in relazione alla disponibilità dei documenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto inesistente un fatto positivamente acquisito agli atti per una mera svista percettiva; non basta denunciare un'erronea interpretazione o applicazione di norme processuali.
  • La proposizione del giudizio di revocazione non sospende di per sé il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata: la sospensione richiede un provvedimento espresso del giudice della revocazione e, in mancanza di prova di tale provvedimento e della sua comunicazione, il ricorso successivo può risultare tardivo.
  • Nel giudizio di revocazione la fase rescindente è limitata all'accertamento del vizio denunciato nella sentenza impugnata; non è consentito trasformare tale fase in una rinnovazione del giudizio sul rapporto sostanziale o sulla documentazione sottostante.
  • La deduzione che documenti siano parte del fascicolo d'ufficio o che debbano essere ricostruiti non supera, da sola, l'ostacolo dell'assenza di un errore percettivo revocatorio, se la decisione impugnata si fonda su una valutazione del materiale processuale e non su una svista obiettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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