Cassazione Civile, Ordinanza n. 20194/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo l’ammissione in via privilegiata di due crediti: uno per la restituzione di una caparra versata per l’acquisto di un terreno, pattuito con preliminare del 26 aprile 2011, e uno per la restituzione di caparra e acconti versati per l’acquisto di un appartamento, pattuito con preliminare del 18 gennaio 2010, già ammesso in chirografo. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provato il pagamento del primo importo e, comunque, insussistente il privilegio ex art. 2775-bis c.c. perché i preliminari non erano stati trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.; aveva inoltre escluso che la trascrizione di un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., contenente il richiamo al preliminare, potesse surrogare la trascrizione del preliminare. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per violazione dell’art. 99, comma 10, l. fall., poiché il collegio comprendeva il giudice delegato; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362, 1366 c.c. per avere il tribunale negato la prova del pagamento nonostante la produzione di assegni, fatture e riferimenti nei preliminari; 3) falsa applicazione degli artt. 2645-bis, 2775-bis c.c., dell’art. 72, commi 7 e 8, l. fall. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la trascrizione dell’atto di destinazione dovesse valere ai fini del privilegio, in coerenza con la ratio di tutela del promissario acquirente; 4) violazione degli artt. 112 e 125 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 l. fall.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preso atto della rinuncia al primo motivo, chiarendo che l’incompatibilità del giudice delegato nel collegio dell’opposizione allo stato passivo, fuori dall’ipotesi di interesse proprio e diretto, integra una causa di ricusazione e non di nullità deducibile con ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che il pagamento mediante assegni si considera estinto solo con l’effettiva riscossione e che, nella specie, non era stata provata in modo opponibile al fallimento la consegna/incasso degli assegni; ha inoltre ritenuto carente di specificità la censura sulla interpretazione del preliminare, poiché il ricorrente aveva richiamato il testo di un diverso contratto. Ha respinto il terzo motivo affermando che il privilegio ex art. 2775-bis c.c. e la disciplina dell’art. 72 l. fall. presuppongono la trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645-bis c.c., non surrogabile dalla trascrizione di un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., avente funzione e effetti del tutto diversi. Ha infine respinto il quarto motivo perché la questione di costituzionalità non era stata articolata in modo autosufficiente e, comunque, non sussisteva la denunciata disparità di trattamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 99, comma 10, legge fallimentare
L’incompatibilità del giudice delegato nella composizione del collegio dell’opposizione allo stato passivo, fuori dall’ipotesi di interesse proprio e diretto, non determina nullità del decreto, ma configura una causa di ricusazione da far valere nei modi e termini di legge.
La censura sulla prova del pagamento è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito ha correttamente valutato la documentazione prodotta secondo i principi sulla prova dell’adempimento mediante assegno.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione letterale del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile/infondata per difetto di specificità e per errato richiamo a un diverso preliminare.
Invocato dal ricorrente nella prospettiva dell’interpretazione secondo buona fede, ma senza esito favorevole.
La trascrizione del preliminare immobiliare è presupposto necessario per gli effetti prenotativi e per l’accesso al privilegio previsto dalla disciplina di tutela del promissario acquirente.
Il privilegio sui crediti del promissario acquirente consegue solo alla trascrizione del preliminare nei casi e modi previsti dalla norma.
art. 72, commi 7 e 8, legge fallimentare
La tutela speciale del promissario acquirente in caso di fallimento opera nei limiti testualmente previsti e non può essere estesa alla trascrizione di un atto di destinazione.
Non consente un’estensione analogica della disciplina privilegiaria oltre i casi previsti, trattandosi di norme eccezionali.
La trascrizione dell’atto di destinazione ha funzione segregativa e di opponibilità ai terzi, diversa dalla trascrizione del preliminare immobiliare, e non può sostituirla.
Richiamato per spiegare la funzione segregativa dell’atto di destinazione, che opera in deroga alla regola della responsabilità patrimoniale generale nei limiti di legge.
Le norme sui privilegi sono eccezionali rispetto al principio della par condicio e non sono suscettibili di applicazione analogica.
La causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio, ma non consente di creare un privilegio non previsto dalla legge.
Esclusa la violazione per omessa pronuncia sulla questione costituzionale, ritenuta non autonoma rispetto alla domanda principale.
La doglianza è stata respinta per carenza di specificità nell’esposizione della questione costituzionale.
Richiamato in relazione alla memoria e alla rinuncia al primo motivo e alla discussione in camera di consiglio.
Indicato come norma che disciplina la ricusazione, quale rimedio corretto contro l’incompatibilità del giudice.
La rinuncia al motivo da parte del difensore è stata distinta dalla rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., poiché non comporta disposizione del diritto in contesa.
art. 3 Cost.
Invocato solo in memoria per la questione di legittimità costituzionale, ma senza dimostrazione di una irragionevole disparità di trattamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’incompatibilità del giudice delegato che componga il collegio non integra di per sé nullità del provvedimento, ma un’ipotesi di ricusazione da far valere tempestivamente nelle forme di legge.
- Quando il pagamento è eseguito mediante assegno, l’estinzione dell’obbligazione si perfeziona con l’effettiva riscossione del titolo; ai fini della prova del pagamento può rilevare la consegna dell’assegno, ma tale consegna deve risultare provata in modo opponibile al creditore o al fallimento.
- La fattura commerciale, essendo atto unilaterale di parte, non costituisce di regola prova piena dell’avvenuto pagamento o dell’esecuzione della prestazione quando il rapporto sia contestato, potendo al più assumere valore indiziario.
- Per ottenere il privilegio previsto a tutela del promissario acquirente in caso di inadempimento o fallimento del promittente venditore, è necessaria la trascrizione del contratto preliminare nei casi previsti dalla legge; la trascrizione di un atto diverso, anche se richiama il preliminare, non è equipollente.
- Le norme che attribuiscono privilegi sono eccezionali e non sono suscettibili di applicazione analogica; l’interpretazione estensiva è ammessa solo entro il perimetro del significato normativo desumibile dalla causa del credito e dalla volontà del legislatore, non per creare nuovi casi di privilegio.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo autosufficiente e specifico, indicando le norme costituzionali asseritamente violate e le ragioni della censura; in difetto, la doglianza non può essere utilmente scrutinata.
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