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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20201/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un intervento di somma urgenza affidato da un comune, dopo un’alluvione, a una società privata per la rimozione di fango e detriti. Nel contratto il corrispettivo era indicato solo in via presuntiva e da definirsi successivamente. In seguito, una commissione istituita da ordinanza di protezione civile quantificò il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dall’impresa. In primo grado il comune fu condannato al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quanto già corrisposto; in appello, invece, la decisione fu riformata sul presupposto che si trattasse di un appalto a prezzo chiuso, senza revisione, con prevalenza della quantificazione prefettizia/commissionale. Il ricorso principale denunciava violazione degli artt. 1362, 1655 e 1657 c.c. per erronea qualificazione del rapporto come appalto a prezzo chiuso, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale introdotto un tema non devoluto nei termini ritenuti, e omesso esame di un fatto decisivo relativo all’applicabilità dei prezzi commissionati. Il ricorso incidentale dell’amministrazione statale contestava invece la propria legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto obbligatorio intercorresse solo tra comune e appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale sul primo motivo, ritenendo errata la qualificazione del contratto come appalto a prezzo chiuso e incompatibile con il dato testuale dell’accordo, che prevedeva un prezzo solo da definirsi. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale sull’erronea affermazione della legittimazione passiva dell’amministrazione statale, osservando che la disciplina sulla liquidazione dei compensi non spostava il rapporto obbligatorio dal committente all’ente finanziatore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve partire dal testo della pattuizione e dal suo contesto, senza sovrapporre qualificazioni incongrue rispetto al contenuto letterale dell’accordo.

  • art. 1655 c.c.

    Il rapporto è stato ricondotto allo schema dell’appalto, non della concessione di servizi, poiché il corrispettivo era dovuto dall’amministrazione committente e non dagli utenti.

  • art. 1657 c.c.

    Se le parti non hanno determinato il corrispettivo né il modo di determinarlo, il prezzo si calcola secondo tariffe o usi e, in mancanza, è determinato dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto per dedurre che il giudice d’appello avrebbe deciso su un presupposto non correttamente devoluto; tale motivo è però rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.

Massime di principio

  • In un appalto pubblico o para-pubblico, quando il contratto prevede un corrispettivo solo presuntivo o da definirsi successivamente, non è coerente qualificarlo come appalto a prezzo chiuso e negare in radice ogni verifica giudiziale del compenso.
  • La disciplina amministrativa sopravvenuta sulla liquidazione dei compensi non può, di per sé, modificare il contenuto del contratto già concluso tra committente e appaltatore, se non emerge una chiara incidenza ab externo sulla pattuizione originaria.
  • La determinazione del compenso per prestazioni eseguite in assenza di un prezzo definitivamente pattuito deve avvenire avendo riguardo al valore effettivo della prestazione e alla disciplina civilistica dell’appalto, non a una mera liquidazione amministrativa sganciata dal rapporto contrattuale.
  • La distinzione tra appalto e concessione di servizi dipende, tra l’altro, da chi sopporta il rischio della gestione e da chi corrisponde il corrispettivo: se il compenso è dovuto dall’amministrazione e non dall’utenza, la fattispecie tende all’appalto e non alla concessione.
  • Il soggetto finanziatore o che disciplina la copertura economica della prestazione non diventa automaticamente parte del rapporto obbligatorio, restando debitore solo il soggetto che ha stipulato il contratto e commissionato l’opera.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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