Cassazione Civile, Ordinanza n. 26404/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal preteso credito d'imposta Irpeg relativo all'anno 1990, poi ceduto al ricorrente e, secondo la sua prospettazione, certo, liquido ed esigibile. Il credito sarebbe stato dapprima riconosciuto in sede amministrativa, poi oggetto di sospensione e successivo annullamento del rimborso da parte dell'amministrazione, senza che tali atti fossero stati validamente notificati al curatore fallimentare. Il cessionario, dopo una diffida rimasta senza riscontro, ha agito davanti al giudice tributario sostenendo che si fosse formato un silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso e che il credito non fosse stato definitivamente consumato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e delle norme sulla notificazione, assumendo che la comunicazione del 9 aprile 2004 non fosse un atto impugnabile e che l'unico rimedio fosse il ricorso avverso il silenzio successivo alla diffida del 2013; 2) violazione dello Statuto del contribuente, per mancata indicazione nell'atto dei termini e dell'organo giurisdizionale competente; 3) violazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., per difetto di interesse ad agire ritenuto dalla CTR, anche alla luce di un precedente giudizio civile e della successiva riacquisizione del credito; 4) violazione della disciplina sull'imprescrittibilità del credito Irpeg, che renderebbe irrilevante la mancata impugnazione del diniego del 2004; 5) violazione delle norme sul condono e sul ravvedimento operoso, sostenendo che il credito fosse stato riconosciuto e che la dichiarazione integrativa del 1993 non potesse incidere su periodi già condonati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che la nota dell'Agenzia del 9 aprile 2004 integrasse un espresso diniego di rimborso ex art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992, validamente conoscibile dal curatore, e che il successivo ricorso proposto nel 2013 fosse quindi tardivo rispetto ai termini per impugnare quel diniego. Ha aggiunto che, anche a voler ritenere incomplete alcune indicazioni nell'atto, gli elementi essenziali della pretesa erano comunque stati comunicati con successiva nota del 2004, sicché la mancata impugnazione aveva reso definitivo il diniego. Su tale ratio decidendi la Corte ha fondato il rigetto, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte qualifica la nota del 9 aprile 2004 come rigetto espresso dell'istanza di rimborso di un credito tributario, dunque come atto impugnabile; la mancata impugnazione nei termini ne determina la definitività.
art. 7, comma 2, lett. c), L. 27 luglio 2000, n. 212
Il ricorrente lo invoca per sostenere l'obbligo di indicare termini e organo giurisdizionale; la Corte non accoglie la censura perché il diniego era comunque inequivoco e conosciuto dal contribuente.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; la Corte ritiene sufficiente la conoscenza dell'atto da parte del soggetto legittimato a impugnarlo.
Invocati sul regime delle notificazioni, senza incidere sull'esito, poiché la Corte valorizza la conoscenza dell'atto e la tardività dell'impugnazione.
Richiamati per contestare il difetto di interesse ad agire; il motivo viene assorbito per la permanenza della ratio della tardività del ricorso.
art. 2, comma 58, L. 24 dicembre 2003, n. 350
Invocato per sostenere l'imprescrittibilità del credito d'imposta Irpeg; la censura è assorbita perché il punto decisivo è la definitività del diniego non impugnato.
art. 57 L. 30 dicembre 1991, n. 413
Richiamato nel quinto motivo in tema di condono; la Corte non esamina nel merito la censura perché resta assorbita.
art. 3 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti del ravvedimento/condono; il motivo è assorbito.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per contestare l'azzeramento del credito; la Corte non entra nel merito per assorbimento.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente; nessuna specifica interpretazione decisiva nel provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia tributaria, una comunicazione dell'amministrazione che esprima in modo inequivoco il rigetto di un'istanza di rimborso integra un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; se non impugnato nei termini, il diniego diviene definitivo.
- La mancata indicazione nell'atto impugnabile dei termini e dell'organo giurisdizionale non consente di eludere la definitività del diniego quando il contenuto dell'atto abbia comunque reso conoscibile la volontà amministrativa di negare il rimborso e il contribuente ne abbia avuto conoscenza.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la sopravvivenza di una sola ratio comporta il rigetto del ricorso o l'inammissibilità delle censure residue per difetto di interesse.
- Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto è tardivo se il contribuente aveva già ricevuto un espresso diniego sul medesimo credito e non lo aveva tempestivamente impugnato: in tal caso l'amministrazione non è tenuta a rispondere nuovamente a una successiva diffida.
- Le questioni relative alla titolarità del credito, all'imprescrittibilità o al regime di condono restano assorbite se il giudice di legittimità ritiene decisiva e sufficiente, ai fini della decisione, la mancata tempestiva impugnazione del diniego amministrativo.
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