LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica numerosi testi fiscali introducendo accertamento sintetico e parziale, nuovi coefficienti presuntivi, limiti per contabilità semplificata e regole agevolative per agriturismo e altre fattispecie. Molte disposizioni operano per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta indicati e alcune norme risultano oggi abrogate o superate.
Riforma di accertamento fiscale, contabilità semplificata e agevolazioni tributarie
Riforma di strumenti di accertamento e di semplificazione fiscale
La legge interviene in modo esteso sul sistema tributario, rafforzando i poteri di accertamento dell’Amministrazione, introducendo criteri presuntivi per redditi, ricavi e volume d’affari e ridefinendo alcuni regimi contabili e agevolativi. Diverse previsioni hanno efficacia collegata a specifici periodi d’imposta o sono state successivamente abrogate.
Capacità contributiva e accertamento sintetico del reddito
Viene ampliato il contenuto della dichiarazione dei redditi con l’indicazione di elementi considerati sintomatici di capacità contributiva, tra cui:
- aeromobili, navi, imbarcazioni, autoveicoli e altri mezzi di trasporto a motore oltre 250 cc, roulottes e cavalli;
- abitazioni principali e secondarie;
- collaboratori familiari e addetti alla casa;
- riserve di caccia e pesca;
- assicurazioni, con esclusioni specifiche;
- utenze telefoniche.
Con decreto ministeriale possono essere aggiornati o integrati i dati richiesti ed esclusi quelli già acquisibili direttamente dall’Amministrazione.
Viene inoltre riformulato l’accertamento sintetico del reddito complessivo netto: l’ufficio può determinarlo in base a elementi certi e circostanze di fatto quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato. È prevista una disciplina speciale per la spesa per incrementi patrimoniali, che si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno e nei cinque precedenti, salvo prova contraria.
Accertamento parziale dei redditi e del volume d’affari
Viene sostituito l’articolo 41-bis del DPR n. 600/1973, consentendo agli uffici di limitarsi ad accertare solo il reddito o maggior reddito emergente da segnalazioni, anagrafe tributaria, Guardia di finanza, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, senza pregiudizio per ulteriori accertamenti nei termini ordinari. La disciplina si estende anche ai redditi di partecipazione e alle deduzioni, esenzioni e agevolazioni indebitamente fruite.
Per l’IVA, una regola analoga consente l’accertamento parziale di corrispettivi non dichiarati o detrazioni non spettanti, con possibilità di notificazione degli avvisi mediante raccomandata A/R. Gli avvisi parziali devono essere annullati se la documentazione prodotta dal contribuente ne dimostra l’infondatezza.
Le disposizioni si applicano agli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Coefficienti presuntivi per redditi, ricavi e volume d’affari
La legge introduce coefficienti presuntivi di compensi e ricavi per settore economico, determinati sulla base di parametri economici e del contributo lavorativo diretto. Tali coefficienti valgono anche ai fini IVA per la determinazione del volume d’affari, salvo prova contraria.
Le informazioni per definirli possono provenire da dichiarazioni, accertamenti e dati dell’Amministrazione, oltre che da enti locali, associazioni di categoria e istituti specializzati. Sono previste sanzioni pecuniarie per l’omessa, incompleta o infedele indicazione dei dati richiesti nei modelli di dichiarazione e per l’errata descrizione dell’attività svolta.
Per i soggetti in regime agevolato o con compensi non superiori a 360 milioni di lire, gli uffici possono determinare induttivamente ricavi, compensi e volume d’affari anche previa richiesta di chiarimenti e documentazione entro termini perentori.
Regime di contabilità semplificata e limiti dimensionali
Per talune imprese non obbligate alle scritture contabili civilistiche, il regime di contabilità semplificata si applica se i ricavi annui non superano:
- 360 milioni di lire per imprese di servizi;
- 1 miliardo di lire per imprese con altre attività.
Il regime si proroga di anno in anno se i limiti non vengono superati. È ammessa opzione per la contabilità ordinaria, vincolante per il periodo d’imposta e i due successivi, salvo revoca.
Per chi inizia l’attività, è possibile tenere la contabilità semplificata nel primo anno se si ritiene di restare nei limiti previsti.
Sono inoltre previste forme di regolarizzazione con versamento di somme percentuali sui ricavi o corrispettivi non annotati, a condizione che tali importi siano indicati in dichiarazione e che la violazione non sia già stata constatata.
Agriturismo: regime forfettario IRPEF e IVA
Per i soggetti che esercitano attività di agriturismo, il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi al netto IVA un coefficiente di redditività del 25 per cento.
Ai fini IVA, l’imposta sulle operazioni imponibili è ridotta del 50 per cento a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti e importazioni.
Le opzioni per non avvalersi del regime sono esercitabili in dichiarazione e restano vincolanti per un triennio. La disciplina IVA forfetaria è stata successivamente limitata ai soli produttori agricoli di cui alla direttiva 2006/112/CE.
Proventi immobiliari, plusvalenze e terreni edificabili
Viene ampliata la disciplina dei redditi diversi e della tassazione separata, includendo le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Per tali terreni viene definito il criterio di determinazione del costo fiscalmente rilevante, comprensivo di prezzo di acquisto, costi inerenti e rivalutazioni previste.
Sono inoltre disciplinati i redditi da locazione quando il canone contrattuale, al netto di specifiche deduzioni forfetarie e documentate, supera il reddito medio ordinario, con regole particolari per Venezia centro e le isole della Giudecca, Murano e Burano.
IVA e adempimenti dichiarativi
Sono introdotte o modificate varie previsioni IVA, tra cui:
- esonero dalla dichiarazione per chi ha effettuato solo operazioni esenti, salvo obblighi di rettifica;
- facoltà del Ministero di anticipare al 31 maggio la presentazione di elenchi periodici;
- regime speciale per le agenzie di vendita all’asta, con base imponibile pari al 15 per cento del prezzo di vendita e specifici obblighi di registrazione;
- nuova disciplina per la determinazione del volume d’affari tramite coefficienti e per l’accertamento parziale.
Ritenute, utili e controlli su soggetti esteri a fiscalità privilegiata
La legge introduce una disciplina anti-elusiva che esclude la deducibilità di spese e componenti negativi derivanti da operazioni con società domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata controllanti, controllate o collegate, salvo prova dell’effettiva attività commerciale o dell’effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni. È previsto un contraddittorio preventivo di 90 giorni.
Gli utili distribuiti da tali società sono coordinati con il regime di indeducibilità previsto. Sono inoltre introdotte regole di ritenuta alla fonte su varie somme, con possibilità di opzione per la tassazione ordinaria.
Contabilità civilistica e sanzioni
Sono modificati gli articoli del codice civile sulla vidimazione dei libri contabili, spostando i termini e collegandoli al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. È rivista la sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura o la vidimazione non sono eseguite nei termini.
Disposizioni su revisione delle agevolazioni tributarie
La legge interviene anche sulla delega per la revisione di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi, prorogando termini e includendo espressamente anche i regimi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi. Vengono richiamate ulteriori agevolazioni per il risparmio finalizzato all’acquisto della prima casa, a forme assicurative e a investimenti azionari, entro un limite complessivo di deducibilità.
Regime transitorio ed efficacia temporale
Molte disposizioni si applicano solo a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo d’imposta successivo a una certa data o al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge. In alcuni casi sono previste proroghe o scadenze precise per decreti attuativi e regolarizzazioni.
Obsolescenza e abrogazioni
La legge contiene numerose disposizioni oggi superate o abrogate, tra cui parti del sistema dei coefficienti, alcune norme sulle ritenute e sul contenzioso doganale, oltre a riferimenti resi inattuali da successive riforme fiscali. Nel complesso, il provvedimento ha forte rilievo storico, ma molte norme non risultano più utilmente applicabili nel contenzioso o nella consulenza odierna.
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