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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2009, fondata su un avviso di accertamento che l'Ufficio assumeva notificato il 28 febbraio 2014. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'intimazione perché la CTR riteneva non perfezionata la notificazione dell'avviso presupposto: in particolare, l'Amministrazione non avrebbe provato l'effettiva spedizione né la ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., e la documentazione prodotta mostrava soltanto una copia fotostatica relativa a una raccomandata inviata tramite operatore postale privato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato le prove e che la relata del messo notificatore attestasse il compimento delle formalità di notifica, compresa la raccomandata informativa; ha inoltre contestato il rilievo sulla spedizione tramite agenzia privata di recapito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il contribuente avesse dedotto solo tardivamente l'irregolarità della notifica e che la CTR non avesse considerato la non contestazione della documentazione attestante la notifica. La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché tendeva a una rivalutazione del merito e, in ogni caso, perché la censura sull'uso dell'operatore privato era priva di interesse essendo svolta solo ad abundantiam; il secondo perché non specifico, non autosufficiente e privo di puntuale confronto con la sentenza impugnata, oltre che dedotto su questioni nuove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione di merito che aveva annullato l'intimazione di pagamento per mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia nei confronti del contribuente, mentre nulla è stato disposto nel rapporto con l'agente della riscossione rimasto intimato. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi; in caso di irreperibilità relativa del destinatario si applica il rito dell'art. 140 c.p.c., mentre in caso di trasferimento in luogo sconosciuto opera la diversa disciplina prevista dalla stessa norma.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione si perfeziona solo se risultano compiute tutte le formalità previste: deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa. Per la prova del perfezionamento occorre l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice di merito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova del perfezionamento della notificazione e della ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    Le eccezioni e difese nel processo tributario devono rispettare i termini e le modalità previste; la censura dedotta in cassazione è inammissibile se non specifica, nuova e non autosufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non applicato, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • d.lgs. n. 58/2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità, a partire dal 2011, che operatori postali privati debitamente autorizzati notificassero anche atti tributari.

  • direttiva n. 2008/6/CE

    Richiamata per affermare, nel periodo antecedente alla legge n. 124/2017, la possibilità di notificazione da parte di operatori postali privati solo in presenza dei necessari titoli abilitativi.

  • legge n. 124/2017

    Indicata come regime successivo che rileva per la disciplina delle notificazioni tramite operatori postali privati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Parametri del ricorso per cassazione invocati per denunciare violazione di legge e nullità processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla notificazione di un atto tributario non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: è inammissibile se mira solo a sostituire la lettura del giudice di merito con quella del ricorrente.
  • Per la notificazione ex art. 140 c.p.c. occorre prova del compimento di tutte le formalità previste; in particolare, la raccomandata informativa deve risultare effettivamente spedita e giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, con prova normalmente desumibile dall'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
  • La relata di notificazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti; non copre l'effettivo inoltro postale della raccomandata informativa, che può essere contestato e provato con gli ordinari mezzi.
  • In sede di legittimità, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia posto a fondamento della decisione prove acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che non individuino il capo deciso o che prospettino questioni nuove non adeguatamente documentate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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