Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per l'anno 2012, con contestazione di maggiori compensi non dichiarati ai fini IRPEF e IRAP, per complessivi euro 199.440,57. L'Ufficio aveva ricostruito il reddito sulla base di due p.v.c. della Guardia di Finanza: uno fondato sulle risposte rese da pazienti del professionista in sede di questionario, l'altro sugli esiti di indagini bancarie. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente. In appello, la CTR aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omesso esame di un allegato del p.v.c. che, a suo dire, era già nel fascicolo telematico e riguardava la quantificazione del reddito non dichiarato; 2) nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe aderito in modo apodittico alla ricostruzione dell'Ufficio senza confrontarsi con le specifiche contestazioni (duplicazioni, errori di imputazione, prestazioni tramite Groupon e assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP); 3) omesso o insufficiente esame di punti decisivi della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo il primo e il terzo. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente: la CTR si era limitata a formule generiche sulla solidità e condivisibilità dell'accertamento, senza spiegare quali elementi probatori avessero sorretto la decisione e senza dare risposta effettiva alle specifiche censure del contribuente, sia sulla ricostruzione dei maggiori compensi sia sull'assoggettabilità a IRAP. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione delle regole sulla motivazione e sulla struttura della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per denunciare l'omesso o insufficiente esame di punti decisivi, ma il motivo resta assorbito dall'accoglimento del vizio motivazionale.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
impone l'indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione si traduce in nullità per motivazione apparente o mancante.
concorre a imporre una motivazione effettiva e non meramente assertiva della sentenza.
è richiamato come base normativa dell'accertamento fondato sugli esiti dell'indagine bancaria.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/92
nel processo tributario, l'obbligo di motivazione della sentenza è analogo a quello del processo civile ordinario; la sua violazione comporta nullità.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73
è la norma evocata per la ricostruzione induttiva dei maggiori proventi sulla base di presunzioni e degli elementi raccolti dall'Ufficio.
art. 111 Cost., comma 6
viene indicato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione, che deve raggiungere il minimo costituzionale.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito e senza indicare gli elementi di prova decisivi posti a base della decisione.
- Nel giudizio tributario la motivazione deve consentire il controllo effettivo del ragionamento decisorio: non è sufficiente richiamare in modo generico la solidità dell'accertamento o l'assenza di prova contraria, se non si dà conto delle specifiche contestazioni della parte.
- La motivazione apparente ricorre anche quando la sentenza, pur graficamente esistente, non disvela la ratio decidendi e non consente di verificare se il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata.
- Quando il vizio di motivazione apparente è accolto, restano assorbite le censure che presuppongono la revisione del merito o l'esame di ulteriori punti decisivi.
- In materia di accertamento fiscale fondato su elementi bancari e dichiarazioni di terzi, il giudice d'appello deve confrontarsi specificamente con le contestazioni del contribuente, specie se deduce errori di duplicazione, imputazioni errate o la mancanza dei presupposti per l'IRAP.
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