Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento emesso per il 2006 nei confronti di una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese nel 2010, e notificato sia all'ex legale rappresentante-liquidatore sia agli ex soci, in ragione della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR. Secondo l'Ufficio, la cancellazione della società non faceva venir meno la pretesa tributaria né la responsabilità dei soci o del liquidatore, subentranti nei rapporti attivi e passivi della società estinta; il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2945 c.c., 36 d.P.R. 602/1973, 5 e 116 TUIR. Con il secondo motivo, in subordine, l'Agenzia deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. La Corte ha inoltre rilevato che la notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell'ex legale rappresentante non si era perfezionata, con conseguente inammissibilità del ricorso limitatamente a costui.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'ex legale rappresentante-liquidatore per difetto di perfezionamento della notifica. Quanto agli ex soci, ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla sopravvivenza, nei confronti dei soci, della pretesa tributaria relativa alla società estinta; ha assorbito il secondo motivo relativo alla motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società; il differimento quinquennale introdotto dal d.lgs. 175/2014 non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate nella vigenza della nuova disciplina o successivamente.
art. 110 c.p.c.
Nei rapporti tributari della società estinta i soci subentrano nella legittimazione processuale dell'ente, configurandosi un fenomeno successorio.
art. 115 TUIR
Rileva, nel caso di società che ha optato per la trasparenza fiscale, ai fini della imputazione della pretesa ai soci in base alle quote di partecipazione.
art. 116 TUIR
Rileva, nel caso di società che ha optato per la trasparenza fiscale, ai fini della imputazione della pretesa ai soci in base alle quote di partecipazione.
art. 36 d.P.R. 602/1973
Richiamato dall'Agenzia come norma che fonda la responsabilità dei soci o del liquidatore per i debiti sociali in ipotesi di estinzione della società.
art. 2945 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma la Corte decide la questione sulla base dell'effetto successorio derivante dall'estinzione della società e della disciplina della cancellazione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, motivo poi assorbito.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, motivo poi assorbito.
art. 140 c.p.c.
La notifica eseguita secondo tale norma è risultata non perfezionata per mancata produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina, per regola generale, l'estinzione dell'ente, con effetti rilevanti anche sul piano processuale e fiscale.
- Nel processo tributario, l'estinzione della società non elimina la pretesa impositiva: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile ai debiti sociali.
- L'ex liquidatore non è legittimato passivo rispetto alla pretesa tributaria relativa al debito sociale, salvo eventuali diverse azioni autonomamente esperibili nei suoi confronti.
- Le disposizioni del d.lgs. 175/2014 che differiscono gli effetti estintivi della cancellazione non hanno natura interpretativa né retroattiva e non si applicano a cancellazioni richieste prima della loro entrata in vigore.
- Quando la pretesa tributaria sia rivolta ai soci di una società estinta, il giudice deve verificare la fondatezza dell'accertamento nei confronti dell'ente e, solo in via derivata, la corretta imputazione ai soci; non può limitarsi a ritenere improduttivo l'atto per la sola estinzione della società.
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