Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di dichiarazione DOCFA presentata dal proprietario per la variazione catastale di due unità immobiliari site in Noventa di Piave. L'Ufficio, pur recependo la dichiarazione, ha confermato il classamento in categoria A/7, classe 2, e ha rettificato la rendita proposta dal contribuente. Il contribuente ha impugnato l'atto e i giudici di merito gli hanno dato ragione, ritenendo l'avviso viziato sia per difetto di motivazione sia per erroneità del classamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del DM n. 701/1994 e della L. n. 212/2000, sostenendo che, trattandosi di rettifica conseguente a DOCFA, la motivazione dell'avviso fosse sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di ulteriori dettagli; con il secondo ha dedotto violazione del d.P.R. n. 1142/1949 e del DM n. 701/1994, contestando la valutazione di non correttezza del classamento operato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'Agenzia non aveva trascritto integralmente né prodotto l'atto impugnato e i relativi allegati, né ne aveva indicato con precisione la collocazione nei fascicoli, sicché la censura era carente del requisito di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, per contestare il giudizio di motivazione dell'avviso era necessario riportare testualmente i passaggi dell'atto asseritamente mal interpretati o pretermessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata si reggeva su una duplice ratio decidendi autonoma e sufficiente, e il motivo che investiva una delle rationes era già stato ritenuto inammissibile; ne consegue che, restando intatta una ratio decidendi, non potrebbe comunque pervenirsi alla cassazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato per la particolare posizione dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato come norma di riferimento per la deduzione dei vizi di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se fonda le censure su atti o documenti del merito senza trascriverli, riprodurli o localizzarli con precisione nel fascicolo.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata formulata ai sensi della disciplina del procedimento camerale in cassazione.
art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994
È invocato dall'Agenzia per sostenere che, in caso di DOCFA, la motivazione dell'avviso sia soddisfatta dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
art. 7 L. n. 212/2000
È richiamato per il contenuto dell'obbligo di motivazione degli atti tributari.
d.P.R. n. 1142/1949
È richiamato come parametro normativo del classamento catastale.
D.M. n. 701/1994
È richiamato come disciplina del procedimento DOCFA e della rettifica catastale conseguente alla dichiarazione del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in presenza di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono documenti o atti del giudizio di merito sono inammissibili se non vengono riportati nel loro contenuto essenziale e adeguatamente localizzati nel fascicolo processuale, perché la Corte deve poter verificare la doglianza sulla base del solo ricorso.
- Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, l'atto amministrativo deve essere trascritto nei passaggi rilevanti: non è sufficiente un richiamo generico al suo contenuto.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola rende il ricorso inammissibile o comunque privo di interesse alla decisione sulle altre censure.
- In presenza di una ratio decidendi non superata, l'eventuale fondatezza di altri motivi non può condurre alla cassazione della sentenza, perché il decisum resta sorretto da una base autonoma non scalfita.
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