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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un parco eolico classificato in categoria D/1. La società proprietaria, nel presentare l’aggiornamento catastale nel 2016, aveva escluso dal computo le torri eoliche ritenendole non rilevanti fiscalmente dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della L. 208/2015, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. L’Agenzia, con avviso di accertamento, aveva invece rideterminato in aumento la rendita includendo anche tali componenti. Dopo il rigetto dell’appello in CTR, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1, comma 21, ultimo periodo, L. 208/2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere le pale/torri eoliche dal computo della rendita catastale sul presupposto che non fossero "costruzioni". La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sulla categoria D/1, distinguendo tra costruzioni da includere e componenti impiantistiche da escludere dalla stima, e ha ritenuto che la torre eolica, per la sua funzione essenziale e integrata nel processo produttivo di generazione energetica, rientri tra gli elementi sottratti alla rendita catastale quale componente impiantistica funzionale al processo produttivo, a prescindere dalla stabilità al suolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della CTR della Calabria che aveva escluso dal calcolo della rendita catastale le torri eoliche del parco eolico, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015: ciò che rileva non è la mera consistenza fisica o l’ancoraggio al suolo del manufatto, ma la sua funzionalità strutturale e necessaria al processo produttivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente. La Corte ha inoltre precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma introduce una tecnica legislativa di esclusione: restano nella stima catastale suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell’immobile, ma vanno esclusi i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, indipendentemente dall’ancoraggio al suolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    Serve a definire gli immobili urbani come fabbricati e costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, includendo anche edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    Definisce l’unità immobiliare come porzione di fabbricato, fabbricato, insieme di fabbricati o area con autonomia funzionale e reddituale; sono incluse anche costruzioni ancorate o fisse al suolo se autonome sul piano funzionale e reddituale.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamato come norma di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale nel regime previgente.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Richiamato per il rinvio alle istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 in tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che non si applica il contributo unificato aggiuntivo quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo l’art. 1, comma 21, L. 208/2015, devono essere inclusi nella stima il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell’immobile, ma devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Ai fini della distinzione tra componenti da includere ed escludere dalla rendita, non è decisivo che il manufatto sia stabilmente infisso al suolo: il criterio dirimente è la sua funzione rispetto al processo produttivo e la sua idoneità a conferire un’utilità residua all’immobile al di fuori di quel processo.
  • Nelle centrali eoliche, le torri di sostegno possono essere sottratte alla rendita catastale quando, per le loro caratteristiche e per il loro ruolo nel funzionamento dell’aerogeneratore, risultino componente essenziale e funzionalmente integrata dell’impianto produttivo, rientrando quindi tra gli elementi impiantistici esclusi dalla stima diretta.
  • La valutazione catastale degli immobili a destinazione speciale va compiuta distinguendo la componente immobiliare in senso proprio dalla componente impiantistica produttiva, secondo la ratio di evitare che il prelievo colpisca il valore di beni che non apportano una autonoma utilità reddituale all’immobile fuori dal processo produttivo specifico.

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