Cassazione Civile, Ordinanza n. 11267/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2014 emesso nei confronti di una società, sulla base dell’assunto che la società avesse utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di una frode fiscale riconducibile a un fornitore ritenuto "cartiera". La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato il recupero, ritenendo congrua la motivazione dell’atto e sufficienti gli indizi offerti dall’Ufficio a dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o comunque la conoscibilità, della frode da parte della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che l’avviso richiamasse atti e fatti non adeguatamente allegati o sintetizzati; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice d’appello avesse posto a fondamento della decisione fatti non risultanti dagli atti; 3) violazione delle norme sostanziali e probatorie in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e presunzioni, sostenendo che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere di provare gli elementi della frode e che le circostanze valorizzate non fossero idonee a ribaltare l’onere della prova; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per asserito mancato confronto con le difese della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione dell’avviso di accertamento, osservando che, in base all’art. 7 dello Statuto del contribuente, la motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama documenti il cui contenuto essenziale sia riprodotto, anche in forma sintetica, oppure quando quegli atti siano già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente. Ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, perché la sentenza di merito aveva valorizzato presunzioni legittimamente tratte dagli elementi indicati dall’Ufficio e la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che nelle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il giudice di merito aveva correttamente tratto tale conclusione da indizi ulteriori rispetto alla mera fittizietà del fornitore, come la consegna diretta della merce e prezzi anomali. È stato infine respinto il quarto motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, non apparente e idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito. La ricorrente è stata condannata alle spese, a somme ulteriori per responsabilità aggravata e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte ne esclude la violazione, valorizzando la sufficienza della motivazione per relationem quando il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riprodotto o comunque conoscibile.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’atto impositivo può essere soddisfatta mediante richiamo ad altri atti o documenti collegati, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale e il contribuente possa individuare le parti rilevanti degli atti richiamati.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in tema di obbligo generale di motivazione; nel caso concreto la Corte ritiene che l’atto fosse adeguatamente motivato.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando effettua la valutazione delle prove offerte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati dalla ricorrente nel motivo sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ribadisce la correttezza del ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito.
artt. 19 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dalla ricorrente in relazione al recupero IVA; la Corte conferma la legittimità dell’accertamento fondato su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della frode fiscale; la Corte non ravvisa errori nella qualificazione fattuale della vicenda.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve provare gli elementi indiziari della frode e la consapevolezza del cessionario, mentre quest’ultimo deve fornire la prova contraria della propria buona fede e diligenza.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ne conferma l’uso per inferire la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza della frode.
Le presunzioni valorizzate devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte ritiene che gli indizi addotti dall’Ufficio soddisfacessero tali requisiti.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia costituzionalmente viziata.
Richiamato per asserita omessa pronuncia o mancato esame delle difese; la Corte rileva che il giudice di merito ha comunque esaminato le deduzioni rilevanti.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare analiticamente ogni allegazione.
Richiamato per il requisito della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio di motivazione della decisione di merito.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Richiamato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata.
Richiamato quale base processuale per la decisione in camera di consiglio e per gli effetti della responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del T.U. spese di giustizia, applicata per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1 bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, la motivazione per relationem è valida se l’atto richiamato è identificabile e il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso, anche in forma sintetica; non è necessaria la trascrizione integrale del documento richiamato.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati sussiste solo per quelli non riprodotti nel loro contenuto essenziale e non già conosciuti, conosciuti legalmente o facilmente conoscibili dal contribuente.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è deducibile quando si contesta la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito.
- Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere desunta da elementi oggettivi e specifici ulteriori rispetto alla mera fittizietà del fornitore, come prezzi anomali, modalità anomale di consegna o altri indici sintomatici di interposizione fittizia.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare di avere agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile; la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è di per sé decisiva.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente a integrare il vizio il semplice dissenso della parte rispetto alla valutazione delle prove o l’omesso esame di ogni singola allegazione.
- Il giudice di merito conserva il potere esclusivo di selezionare le prove ritenute più persuasive e di attribuire prevalenza a quelle che reputa maggiormente attendibili, purché dia conto in modo comprensibile del percorso logico-giuridico seguito.
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