Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (arbitri)
La controversia
La controversia origina da un arbitrato rituale instaurato da una società contro un'altra società per ottenere la risoluzione di un contratto per grave inadempimento e il relativo ristoro. Il collegio arbitrale, con lodo, ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la parte convenuta al pagamento di oltre 12 milioni di euro oltre accessori. In pendenza dell'impugnazione del lodo, le parti hanno anche stipulato un accordo transattivo relativo al pagamento dei compensi arbitrali. Il problema è sorto nella liquidazione del compenso degli arbitri: il Presidente del Tribunale di Roma ha determinato il compenso complessivo in 75.000 euro, assumendo come valore della controversia la somma effettivamente liquidata nel lodo; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo applicabile il criterio del decisum e respingendo anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dagli arbitri. I ricorrenti hanno quindi dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 c.p.c. e degli artt. 5 e 10 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che il valore della controversia dovesse essere determinato secondo il criterio del disputatum, cioè in base al valore del contratto e non alla somma riconosciuta nel lodo; con il secondo motivo hanno censurato il rigetto dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 814 c.p.c. e delle norme tariffarie, per asserita lesione di vari parametri costituzionali e per il rischio di condizionamento dell'imparzialità arbitrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato il decreto della Corte d'appello di Roma con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione. Ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso degli arbitri, il valore della controversia debba essere determinato in base al petitum originario, secondo il criterio del disputatum, e non in base alla somma concretamente riconosciuta nel lodo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il giudizio è stato rinviato anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 814 c.p.c.
È la norma che consente la richiesta di liquidazione del compenso arbitrale al presidente del tribunale e il successivo reclamo; la Corte la interpreta in coordinamento con i criteri tariffari e con il rinvio alle regole sulla competenza per valore, escludendo che il compenso dipenda ex post dal decisum del lodo.
art. 825 c.p.c.
Richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi arbitrali.
art. 12 c.p.c.
Per le cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto obbligatorio il valore si determina in base alla parte del rapporto in contestazione; la Corte ribadisce che, nel caso di arbitrato, il criterio rilevante è quello del disputatum/petitum e non l'importo liquidato nel lodo.
art. 5 d.m. n. 55/2014
La disposizione tariffaria, nel rinviare alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore, impone una determinazione aprioristica del valore della controversia sulla base della domanda, senza che il contenuto della decisione arbitrale possa incidere ex post sulla liquidazione del compenso.
art. 6 d.m. n. 55/2014
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la congruità di compensi maggiori e la necessità di considerare la complessità della controversia.
art. 10 d.m. n. 55/2014
Richiamato dai ricorrenti in combinato con l'art. 5 e con la tabella n. 26 per la quantificazione del compenso degli arbitri.
tabella n. 26 d.m. n. 55/2014
Richiamata per la determinazione degli importi minimi, medi e massimi del compenso arbitrale.
art. 384 c.p.c.
La Corte dispone che il principio di diritto cui uniformarsi in rinvio può essere enunciato per relationem alle precedenti pronunce di legittimità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
1° co. quater; 1° co. bis
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso è stato accolto.
artt. 3, 24, 36, 42, 101 e 111 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la censura resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso degli arbitri, quando la tariffa rinvia alle regole sulla competenza per valore, il valore della controversia va determinato in via preventiva sulla base del petitum originario e della parte di rapporto in contestazione, non già in base all'importo concretamente attribuito dal lodo.
- Il criterio del decisum non può essere utilizzato per ridurre o aumentare ex post il compenso arbitrale, perché ciò introdurrebbe una variabilità incompatibile con il sistema di determinazione del valore stabilito dal codice di procedura civile e dalla disciplina tariffaria.
- In presenza di più criteri teoricamente richiamabili, il giudice deve privilegiare quello coerente con la concreta struttura della domanda e con la funzione della tariffa, evitando effetti distorsivi o valutazioni retrospettive legate all'esito della decisione.
- Le questioni di legittimità costituzionale volte a contestare la disciplina del compenso arbitrale restano assorbite se la controversia può essere decisa sulla base dell'interpretazione della norma già idonea a risolvere la lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11228/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11229/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →