Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva domandato l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo di euro 94.495,60, composto da una quota in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e da una quota chiesta in prededuzione ex art. 111 l.fall., o in subordine ancora in privilegio. Il giudice delegato aveva escluso il credito per carenza di documentazione sull'attività svolta e per mancanza di data certa della lettera di incarico. L'opposizione allo stato passivo era stata prima respinta e poi cassata con rinvio; in sede di rinvio il Tribunale di Roma aveva nuovamente rigettato l'opposizione, ritenendo prive di data certa le scritture private prodotte, insussistente prova documentale delle prestazioni, inammissibile la prova testimoniale richiesta perché generica e diretta a provare la data certa, e inammissibili nuovi documenti e nuove prove nel giudizio di rinvio. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi per cassazione: 1) nullità del decreto per violazione dell'art. 383, comma 1, c.p.c. e del principio di alterità del giudice del rinvio, poiché il collegio di rinvio comprendeva il giudice relatore del primo provvedimento cassato; 2) nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia; 3) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di rinvio fosse stato violato il principio di alterità del giudice fissato dalla sentenza rescindente, poiché nel collegio del Tribunale di Roma era presente uno dei magistrati che aveva partecipato alla decisione poi cassata. Ha pertanto cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri due motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Nel rinvio proprio o prosecutorio, la sentenza di cassazione individua l'ufficio giudiziario davanti al quale deve svolgersi il giudizio rescissorio e impone l'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato.
La partecipazione al giudizio di rinvio di un magistrato che aveva deciso il provvedimento cassato determina una nullità attinente alla costituzione del giudice.
Non occorre ricorrere alla ricusazione quando la sentenza cassatoria ha già statuito sull'alterità del giudice di rinvio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Motivo dedotto dal ricorrente per denunciare una motivazione inesistente o apparente; nel caso concreto non esaminato perché assorbito.
Motivo dedotto dal ricorrente per omessa pronuncia; nel caso concreto non esaminato perché assorbito.
Norma invocata sulla soccombenza nella liquidazione delle spese; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Norma invocata sulla compensazione delle spese; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Norma richiamata per il privilegio del credito professionale dell'avvocato.
Norma richiamata per la richiesta di prededuzione del credito professionale.
Norma richiamata con riferimento all'opposizione allo stato passivo.
art. 167 l.f.
Richiamato nel narrato dei fatti per l'accordo condizionato sospensivamente all'approvazione del tribunale fallimentare.
Massime di principio
- Nel rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 383, comma 1, c.p.c., il giudice del rinvio deve essere non solo appartenente all'ufficio indicato dalla sentenza rescindente, ma anche diverso, come persona fisica, da chi ha partecipato alla decisione cassata.
- Se il giudizio di rinvio si svolge davanti a un collegio che comprenda anche un solo componente già parte del precedente giudizio deciso e cassato, si configura una nullità della costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., senza necessità di ricusazione.
- La violazione della statuizione sull'alterità del giudice resa dalla sentenza di cassazione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al merito o ad altre questioni processuali.
- Quando il primo motivo attiene a un vizio radicale della costituzione del giudice nel rinvio, la cassazione con rinvio è la conseguenza necessaria per consentire un nuovo esame della controversia da parte di un collegio in diversa composizione.
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