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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11228/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un curatore fallimentare, successivamente sostituito nell'incarico, aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta nella procedura. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che il curatore si fosse reso autore di condotte gravi, consistite nella distrazione di somme dalle casse fallimentari e nel conferimento a terzi di incarichi rientranti nelle sue attribuzioni, con conseguente maggiore esborso per la procedura; tali condotte erano state ritenute integrative di grave inadempimento idoneo a fondare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e quindi a escludere il diritto al compenso. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: con il primo si censurava l'uso della sentenza di patteggiamento come accertamento di responsabilità e il riferimento a danni subiti dal fallimento, denunciando violazione degli artt. 444 ss. c.p.p. e 115-116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; con il secondo si deduceva violazione delle norme sul compenso del curatore e dei professionisti, sostenendo che il compenso dovesse essere comunque riconosciuto in base alle attività svolte, all'attivo conseguito e al passivo accertato, nonché ai criteri di proporzionalità tra curatori succedutisi; con il terzo si lamentava violazione delle norme sul procedimento camerale e sul contraddittorio, perché il Tribunale avrebbe deciso sulla base della relazione del curatore subentrato senza attivare il contraddittorio con il curatore uscente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste formale di violazione di legge e omesso esame, a ottenere una nuova valutazione di fatti e prove preclusa in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva già esaminato le circostanze rilevanti e aveva compiuto un apprezzamento non sindacabile in cassazione. Ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso, e che non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile perché la questione della ripartizione del compenso tra curatori succedutisi non era rilevante nel caso concreto, essendo stato negato in radice ogni diritto al compenso; inoltre la censura si risolveva ancora una volta in una richiesta di diversa valutazione della relazione del curatore subentrato. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito come base per negare il compenso in presenza di un grave inadempimento del curatore, secondo la logica dell'eccezione di inadempimento.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non è stata considerata dal ricorrente idonea a fondare l'accertamento civilistico della responsabilità nei termini prospettati, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non è censurabile la diversa forza persuasiva attribuita alle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito, se non nei ristretti limiti dell'uso di prove illegittimamente acquisite o della violazione del principio di libero convincimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a una rivalutazione del merito; è necessario indicare specificamente il fatto storico decisivo, il dato da cui emerge e la sua discussione processuale.

  • art. 39 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente in tema di compenso del curatore e successione nell'incarico; la Corte non affronta nel merito la questione perché la censura è inammissibile.

  • art. 2230 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso del professionista; la Corte non esamina nel merito la deduzione per inammissibilità.

  • art. 2232 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale norma sul compenso del prestatore d'opera; il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 2234 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al compenso del professionista; la Corte non entra nel merito della tesi.

  • d.m. 30/2012

    Citato dal ricorrente come criterio di liquidazione del compenso; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al contraddittorio nel procedimento; la Corte ritiene la censura irrilevante/inammissibile nel caso concreto.

  • art. 737 c.p.c.

    Invocato per le forme camerali e il contraddittorio; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato che lo mostra, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando si contesti soltanto la preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di attività valutativa insindacabile in sede di legittimità nei limiti ordinari.
  • Se il giudice di merito nega in radice il diritto al compenso, questioni ulteriori sulla sua ripartizione tra più incaricati succedutisi possono diventare irrilevanti e non incidere sull'esito della lite.
  • La deduzione di violazioni processuali sul contraddittorio è inammissibile quando, anche a volerla esaminare, non sia decisiva rispetto alla ragione assorbente posta a base del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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