Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatori)

La controversia

I debitori, dopo che il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per ritenuta insussistenza della meritevolezza e/o colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, hanno proposto reclamo. La Corte d'Appello di Palermo ha però dichiarato il proprio difetto di competenza, ritenendo competente il Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 70 CCII come modificato dal d.lgs. 136/2024. I ricorrenti hanno quindi denunciato in cassazione violazione e falsa applicazione degli artt. 70, come novellato dal correttivo ter, e 51 CCII, sostenendo che, una volta instaurato il contraddittorio e pronunciato il Tribunale con sentenza di rigetto dell'omologa, il rimedio era il reclamo alla Corte d'Appello e non al Tribunale. La questione era dunque di individuazione del giudice competente sul reclamo avverso il diniego di omologazione del piano del consumatore nel regime applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il d.lgs. 136/2024 ai procedimenti pendenti e ha distinto il reclamo contro il decreto di inammissibilità iniziale, devoluto al Tribunale, dal reclamo contro la sentenza che decide sull'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, devoluto invece alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 51 CCII richiamato dall'art. 70, comma 8, CCII. Ha quindi cassato l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva declinato la propria competenza e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 70 CCII

    commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10

    Nel regime del correttivo ter, il reclamo al Tribunale è previsto solo avverso il decreto di inammissibilità emesso in limine; quando invece il giudice provvede sull'omologazione con sentenza dopo il contraddittorio, il rimedio è il reclamo alla Corte d'Appello.

  • art. 51 CCII

    Il reclamo avverso la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del piano di ristrutturazione del debito del consumatore segue la disciplina dell'art. 51 CCII ed è proposto alla Corte d'Appello, il cui provvedimento conclusivo è ricorribile per cassazione.

  • art. 69, comma 2, CCII

    È richiamato come base del rigetto della proposta da parte del tribunale per colpa grave nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.

  • art. 69, comma 1, CCII

    È richiamato nel provvedimento di apertura della procedura quale verifica preliminare dell'insussistenza di condizioni soggettive ostative.

  • artt. 66 e 67 CCII

    Individuano la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il relativo piano/procedimento.

  • artt. 737 e 738 c.p.c.

    Si applicano al subprocedimento camerale di reclamo davanti al Tribunale contro il decreto di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come vizio di violazione di norme sulla competenza.

  • d.lgs. 136/2024

    Il correttivo ter è applicabile ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il rimedio impugnatorio dipende dalla fase in cui interviene il provvedimento: il decreto di inammissibilità emesso in limine si reclama al Tribunale, mentre la decisione finale che provvede sull'omologazione si impugna con reclamo alla Corte d'Appello.
  • La riforma del CCII operata dal correttivo ter ha attribuito rilievo decisivo alla forma del provvedimento conclusivo: se il tribunale definisce il procedimento con sentenza di diniego dell'omologazione resa dopo il contraddittorio, la controversia appartiene al giudice di secondo grado previsto dall'art. 51 CCII.
  • Ai fini dell'individuazione del giudice competente sull'impugnazione, non è sufficiente il solo dato della ritenuta inammissibilità o non meritevolezza; occorre verificare se il procedimento si sia arrestato prima dell'apertura della procedura oppure sia sfociato in una decisione sull'omologazione dopo la piena instaurazione del contraddittorio.
  • I provvedimenti resi all'esito di un contraddittorio pieno e aventi ad oggetto diritti contrapposti sono idonei a essere stabilizzati e seguono il regime impugnatorio previsto per le decisioni di merito, non quello del reclamo interno al tribunale contro i soli provvedimenti sommari di filtro.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.