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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004, con richiesta di somme per Irpef, Irap e Iva. Il giudice di merito aveva ritenuto legittima la cartella e dovuta anche l'Irap, valorizzando la presenza nella dichiarazione di spese per personale e ammortamenti di beni strumentali. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo statuto del contribuente, sostenendo che mancasse la preventiva comunicazione di irregolarità e che ciò inciderebbe anche sulla riduzione delle sanzioni, oltre a sollevare questione di legittimità costituzionale; (2) omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle sanzioni ex d.lgs. 462/1997; (3) violazione della disciplina dell'Irap, deducendo l'assenza di autonoma organizzazione nell'esercizio della professione forense e lamentando altresì la mancata considerazione dell'emendabilità della dichiarazione; (4) difetto di motivazione della cartella, anche con riguardo a basi e aliquote degli interessi applicati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nei casi di omesso versamento di imposte già indicate come dovute nella dichiarazione, la comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato non è dovuta; di conseguenza, la sua omissione non invalida la cartella né consente la riduzione delle sanzioni prevista per le diverse ipotesi in cui la comunicazione sia dovuta. Ha rigettato il terzo motivo osservando che, se è vero che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza emendabile, grava sul contribuente che la ritratta l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria; inoltre il motivo tendeva a sollecitare un riesame del merito e delle prove, non consentito in cassazione, ed era carente di specificità. Ha rigettato anche il quarto motivo, rilevando che la censura sulla motivazione della cartella era generica e, in ogni caso, la motivazione dell'atto può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente quando la pretesa deriva da liquidazione automatizzata su dati dichiarati. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato non è di regola necessaria quando la cartella deriva da omesso versamento di imposte risultanti dovute dalla dichiarazione stessa; è dovuta solo se dal controllo emergono risultati diversi o maggiori imposte rispetto a quanto dichiarato.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina, in materia IVA, il controllo automatizzato secondo la stessa logica dell'art. 36-bis: la preventiva comunicazione non è richiesta nelle ipotesi di mero omesso versamento di quanto dichiarato.

  • art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997

    La riduzione delle sanzioni si collega alle sole ipotesi in cui la comunicazione di irregolarità sia dovuta; non spetta nel caso di semplice omesso versamento di imposte già indicate in dichiarazione.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    La mancata comunicazione può incidere sulla validità dell'atto solo nelle ipotesi in cui la procedura di controllo richieda un previo contraddittorio per chiarire aspetti incerti della dichiarazione; non nel caso di omesso pagamento di importi dichiarati.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è ritenuta infondata perché la diversa disciplina tra contribuenti deriva da presupposti oggettivamente differenti e non da una irragionevole disparità di trattamento.

  • art. 24 Cost.

    Non vi è compressione del diritto di difesa, poiché la disciplina sulle comunicazioni preventive opera solo quando ricorrono i presupposti normativi specifici.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non accolto come parametro idoneo a infirmare la disciplina applicata al caso.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina non contrasta con il principio di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato respinto perché la censura non evidenziava un effettivo omesso esame della domanda, ma si risolveva in una contestazione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che alcune censure, formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a un riesame del fatto e della prova, non consentito in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Quando il contribuente ritratta la dichiarazione, l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava su di lui.

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    Il presupposto dell'Irap è l'autonoma organizzazione; il giudice di merito aveva accertato in fatto la sua sussistenza e tale accertamento non è stato validamente scalfito in cassazione.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della cartella, ma la Corte ha ribadito che, in presenza di liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione, il richiamo a quest'ultima può essere sufficiente.

  • art. 17 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente senza che ne sia stata ravvisata violazione decisiva.

  • art. 8 L. n. 32 del 2001

    Norma richiamata nel motivo sul difetto di motivazione, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella, se derivante da liquidazione automatizzata su dati dichiarati, non richiede una motivazione ulteriore e dettagliata oltre il richiamo alla dichiarazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la preventiva comunicazione di irregolarità è necessaria solo quando l'Ufficio debba rettificare dati dichiarati o emergano incertezze rilevanti; non è invece richiesta per il mero omesso versamento di imposte già indicate come dovute dal contribuente.
  • La mancata comunicazione dovuta può incidere sulla validità della cartella o sulla disciplina sanzionatoria solo nei casi previsti dalla normativa; non produce automaticamente nullità in ogni ipotesi di cartella emessa ex art. 36-bis o 54-bis.
  • La riduzione delle sanzioni prevista per la definizione spontanea dopo comunicazione di irregolarità spetta soltanto quando quella comunicazione era dovuta; non si applica nel caso di semplice mancato pagamento di importi risultanti dalla dichiarazione.
  • La dichiarazione dei redditi è, salvo i casi in cui contenga opzioni o scelte negoziali, una dichiarazione di scienza ed è emendabile; tuttavia, chi la ritratti in giudizio ha l'onere di provare l'errore o l'insussistenza del presupposto tributario.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove o un diverso giudizio di merito sotto la veste del vizio motivazionale: la censura deve indicare un fatto storico decisivo realmente trascurato.
  • La motivazione della cartella emessa all'esito di liquidazione automatizzata può essere assolta anche con il semplice richiamo alla dichiarazione del contribuente, quando la pretesa fiscale deriva da dati già noti al destinatario dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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