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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due atti di compravendita di un terreno sito in Aosta stipulati nel 1988, per i quali l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato con avvisi di accertamento fondati sulla ritenuta edificabilità del bene. In relazione a tali accertamenti erano poi stati emessi avvisi di liquidazione per imposte di registro, ipocatastali e Invim. I contribuenti avevano contestato gli ultimi avvisi di liquidazione deducendo, in sintesi, che: i) per uno degli accertamenti si era formato un giudicato favorevole ai condebitori che avrebbe dovuto estendersi anche a loro ai sensi dell'art. 1306 c.c.; ii) le pretese fiscali erano comunque colpite da prescrizione o da preclusioni derivanti dal passaggio in giudicato di precedenti decisioni; iii) gli avvisi di liquidazione erano meri atti esecutivi o reiterativi e quindi impugnabili solo per vizi propri, che però essi avevano effettivamente dedotto; iv) gli avvisi erano motivati in modo oscuro o incompleto, con errata indicazione dell'aliquota, della natura dell'imposta, della solidarietà e degli importi già versati; v) per l'Invim il valore tassabile era stato calcolato senza tener conto di tutti i valori di riferimento. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che la lite riguardasse il merito degli accertamenti già coperti da giudicato e aveva riformato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato omessa pronuncia sull'effetto estensivo del giudicato, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto dei ricorsi e sulla impugnabilità degli atti tributari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il terzo e il nono motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse viziata perché aveva qualificato erroneamente le doglianze dei contribuenti come contestazioni del merito degli accertamenti di valore, mentre esse riguardavano la fase esecutiva della pretesa fiscale, la prescrizione, i vizi propri degli avvisi di liquidazione e l'effetto estensivo del giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei condebitori solidali. La motivazione dell'appello è stata considerata apparente e apodittica, poiché non si confrontava con il contenuto della decisione di primo grado e con le effettive censure svolte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle eccezioni e domande ritualmente devolute; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza e per violazione di norme processuali che incidono sulla motivazione e sulla pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 1306 c.c.

    L'effetto estensivo del giudicato favorevole al condebitore solidale è applicabile anche al debito tributario, ma incontra il limite del giudicato sfavorevole già formatosi nei confronti del debitore che lo invoca; la regola opera come meccanismo processuale della solidarietà.

  • art. 1306 c.c.

    La sentenza sfavorevole resa nei confronti di un coobbligato non spiega effetti sugli altri non parti del giudizio.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    È stato richiamato per sostenere che gli avvisi di liquidazione erano atti autonomamente impugnabili per vizi propri, distinti dal merito dell'accertamento presupposto.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro del dovere di motivazione concisa ma chiara.

Massime di principio

  • In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato che non abbia impugnato l'atto impositivo può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore quando la decisione abbia annullato, anche solo parzialmente, l'unico atto autoritativo e la controversia riguardi il medesimo rapporto sostanziale.
  • L'effetto estensivo del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. opera come regola processuale della solidarietà, ma non è invocabile da chi sia già soggetto a un giudicato sfavorevole definitivo sul medesimo rapporto obbligatorio.
  • Gli avvisi di liquidazione successivi a un atto impositivo definitivo sono impugnabili per i vizi propri e per l'eventuale prescrizione maturata dopo la definitività dell'atto presupposto; non è consentito trattare tali censure come contestazioni del merito dell'accertamento ormai consolidato.
  • La motivazione è apparente, e dunque nulla, quando la sentenza si limiti ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con i punti decisivi della decisione impugnata.
  • Nel processo tributario, il giudice d'appello deve distinguere tra censure dirette contro l'atto presupposto e censure dirette contro l'atto successivo di liquidazione o riscossione, qualificando correttamente l'oggetto del contendere prima di dichiarare l'inammissibilità o l'effetto preclusivo del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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