Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA detratta su fatture di acquisto di autovetture ritenute emesse da società cartiere per operazioni soggettivamente inesistenti; nello stesso contesto era stata anche contestata la non corretta applicazione del regime del margine. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio, ritenendo provata la fittizietà soggettiva delle operazioni e non assolto dalla società l'onere di provare l'effettività delle operazioni e dei costi. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe omesso di verificare il giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa al regime del margine, non impugnata dall'Ufficio; 2) violazione delle norme IVA e dei principi UE sulla detrazione, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la consapevolezza della contribuente circa la frode; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'apprezzamento delle prove, oltre che vizio motivazionale, per aver valorizzato il PVC e gli accertamenti senza adeguata dimostrazione; 4) violazione dello Statuto del contribuente per mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso e vizio motivazionale; 5) omessa pronuncia e violazione di norme processuali per avere il giudice di primo grado ordinato la produzione del PVC, oltre a vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la CTR avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di giudicato interno relativa alla parte della pretesa concernente il regime del margine, non essendo tale capo coperto dall'appello principale dell'Ufficio. Ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando elementi presuntivi idonei a dimostrare la consapevolezza della contribuente. Il terzo motivo è stato respinto in parte e dichiarato in parte inammissibile, perché non vi era violazione dell'onere della prova né dei criteri di valutazione della prova, e la motivazione era sufficiente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e perché le doglianze processuali o motivazionali non erano idoneamente articolate. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
non applicabile alla controversia perché la domanda di definizione agevolata riguardava un diverso avviso di accertamento rispetto a quello oggetto del giudizio
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma sulla detrazione IVA, in relazione ai limiti alla detraibilità per operazioni soggettivamente inesistenti
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 nel quadro del recupero IVA
art. 17, VI Direttiva IVA
richiamato per i principi UE sulla detrazione IVA e sulla necessità di provare la consapevolezza della frode
art. 178 Direttiva 2006/112
richiamato per i principi UE sulla detrazione IVA
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per le censure di omessa/insufficiente motivazione, ma ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato secondo i casi
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione al passaggio in giudicato delle parti di sentenza non impugnate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova, correttamente applicato nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti
art. 115 c.p.c.
richiamato per i limiti della valutazione delle prove da parte del giudice, non violati nella specie
art. 116 c.p.c.
richiamato per il principio del prudente apprezzamento delle prove, non violato nella specie
art. 2700 c.c.
richiamato per il valore probatorio privilegiato del processo verbale di constatazione limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato con riguardo ai poteri istruttori del giudice tributario; la censura relativa è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche per presunzioni gravi, precise e concordanti che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere desunta da elementi indiziari quali la fittizietà dei fornitori, la mancanza di struttura organizzativa, l'assenza di dipendenti o di dichiarazioni fiscali e la riconducibilità delle società cartiere al medesimo soggetto economico.
- Il processo verbale di constatazione, pur non avendo sempre valore di prova privilegiata, costituisce comunque elemento probatorio valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi acquisiti, salvo specifica inattendibilità o contrasto con altre risultanze.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie, non quando contesta la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- L'omessa pronuncia rileva solo per domande o eccezioni di merito devolute al giudice, mentre la mancata esplicita decisione su questioni processuali non integra di per sé omessa pronuncia, dovendo semmai essere dedotta come vizio della soluzione implicitamente data.
- Nel giudizio di legittimità, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiedono l'indicazione di un fatto decisivo non esaminato; non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in contestazioni generiche sulla motivazione.
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