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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17353/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2007. Nel corso del giudizio di cassazione la società contribuente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e producendo la prova del pagamento della prima rata. La Corte ha verificato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione ex comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che non risultava un diniego della definizione. Ha quindi applicato l'orientamento già affermato da Cass. n. 24083/2018, ritenendo integrata l'estinzione ex lege del giudizio di cassazione per effetto della definizione agevolata. Non è stato accolto alcun motivo di merito del ricorso, perché il processo è stato dichiarato estinto per sopravvenienza normativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 d.l. n. 119/2018, aveva documentato il pagamento della prima rata e non era stata presentata alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché la definizione non dipende dal ricorso introduttivo ma da fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione della dichiarazione di definizione agevolata e la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determinano l'estinzione ex lege del giudizio di cassazione; se risulta il pagamento integrale del debito rateizzato, si ha cessazione della materia del contendere.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata.

  • art. 372 c.p.c.

    I documenti prodotti con la memoria sono stati considerati conoscibili dalla controparte, che non ha eccepito la mancata notificazione ai sensi della norma richiamata.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la definizione della lite deriva da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. n. 24083 del 2018

    È il precedente di legittimità seguito dalla Corte per affermare che, in presenza della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata e in assenza di istanza di trattazione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.

  • Cass. n. 14782 del 2018

    Richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo quando la definizione della controversia dipende da fatti sopravvenuti.

Massime di principio

  • La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della lite tributaria, se non seguita entro il termine previsto da un'istanza di trattazione di alcuna delle parti, determina l'estinzione ex lege del giudizio di cassazione.
  • La produzione della prova del pagamento almeno della prima rata della definizione agevolata è elemento idoneo a supportare la verifica giudiziale della sopravvenuta estinzione del processo; se risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la definizione della controversia deriva da una causa sopravvenuta rispetto al ricorso introduttivo, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • L'onere di attivarsi con l'istanza di trattazione entro il termine fissato dalla disciplina sulla definizione agevolata è decisivo ai fini della prosecuzione del giudizio; in mancanza, il processo si estingue per effetto della legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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