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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2004. Secondo l'Ufficio, il giudice d'appello aveva reso una motivazione insufficiente su un fatto decisivo, perché, pur affermando di dover verificare la sussistenza di elementi indiziari in ordine a maggiori corrispettivi derivanti dalla vendita di nove unità immobiliari, aveva esaminato soltanto il dato del diverso classamento catastale degli immobili (A/2 in catasto, ma indicati come A/3 negli atti di vendita), senza spiegare perché tale indizio fosse inattendibile, e senza considerare gli ulteriori elementi presuntivi valorizzati nell'accertamento, ossia i valori OMI e il fatto che uno degli acquirenti aveva ottenuto un mutuo per un importo superiore al prezzo dichiarato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la modifica normativa del 2009, non opera più la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene, ma l'accertamento può basarsi su presunzioni semplici solo se gravi, precise e concordanti. Ha inoltre precisato che i valori OMI hanno funzione meramente orientativa e non sono da soli sufficienti a rettificare il valore dichiarato, dovendo essere corroborati da ulteriori elementi. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva motivato in modo apodittico sul classamento catastale e aveva omesso l'esame del dato del finanziamento bancario, che andava valutato insieme agli altri elementi indiziari. Per questo la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo"; "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"

    Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico-accadimento, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non basta criticare argomentazioni o valutazioni del giudice di merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Dopo la modifica del 2009 è stata eliminata la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale del bene; resta possibile l'accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA, la disciplina è stata riallineata al quadro anteriore al 2006, con soppressione della presunzione legale e ritorno alla valutazione giudiziale basata su presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per distinguere i fatti principali e quelli secondari/probatori rilevanti ai fini del vizio motivazionale e del ragionamento presuntivo.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018

    Ha consentito la definizione agevolata e l'estinzione del rapporto processuale nei confronti di alcune controricorrenti, con prosecuzione solo verso la società rimasta in giudizio.

  • L. n. 88 del 2009, art. 24

    Ha modificato la normativa fiscale eliminando le disposizioni introdotte nel 2006, in ragione dell'adeguamento al diritto dell'Unione europea.

  • d.lgs. n. 40 del 2006, art. 2

    La Corte richiama la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis, come novellata da tale decreto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei maggiori corrispettivi nella cessione di immobili, i valori OMI hanno natura meramente indiziaria e orientativa: non possono, da soli, fondare la rettifica del prezzo dichiarato, ma devono essere accompagnati da altri elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Dopo l'intervento legislativo del 2009 non opera più una presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene; l'Ufficio può però dimostrare l'occultamento di ricavi mediante presunzioni semplici, purché siano idonee sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza.
  • Nel giudizio di cassazione per vizio di motivazione, il mancato esame di un fatto secondario che avrebbe potuto sorreggere una presunzione è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non è invece sufficiente una critica alla sola valutazione argomentativa svolta dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito, quando è investito di più indizi, deve valutarli unitariamente e motivare specificamente sulle ragioni per cui ciascun elemento sia ritenuto non significativo o non convergente; una motivazione apodittica su un solo dato, a fronte di ulteriori elementi istruttori, integra vizio di motivazione.
  • Il diverso classamento catastale dell'immobile rispetto a quello indicato nell'atto di compravendita è un indizio che deve essere valutato insieme ad altri dati fattuali, e non può essere isolatamente assunto o escluso senza una motivazione puntuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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