Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello, confermando l'annullamento di avvisi di liquidazione relativi al recupero delle imposte ipocatastali dovute in relazione a una compravendita immobiliare. Nel corso del giudizio di legittimità una delle controricorrenti ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, versando l'importo dovuto pari al 5% del valore della controversia. Non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha verificato la sussistenza della causa estintiva e la sua efficacia anche nei confronti della coobbligata solidale, richiamando il principio per cui, nelle obbligazioni solidali, l'adempimento di uno libera anche gli altri in ragione dell'unicità della prestazione dovuta.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata da parte di una controricorrente e della mancata istanza di trattazione, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha altresì affermato che l'effetto estintivo si estende alla coobbligata solidale, in quanto la definizione agevolata incide oggettivamente sulla prestazione tributaria comune. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate; la Corte ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata una pronuncia sul merito del motivo di ricorso.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6
commi 2-ter, 10, 12, 13 e 14
La definizione agevolata è applicabile alle controversie tributarie pendenti in Cassazione quando l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi; il perfezionamento della definizione e la mancata istanza di trattazione comportano l'estinzione del processo, con efficacia estesa ai coobbligati solidali.
art. 1292 c.c.
Nelle obbligazioni solidali l'adempimento da parte di uno dei debitori libera anche gli altri, perché vi è un'unica prestazione dovuta; la definizione agevolata, incidendo sulla prestazione tributaria oggettivamente, produce effetto liberatorio nei confronti di tutti i coobbligati.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si estingue per causa imputabile all'iniziativa della parte controricorrente aderente alla definizione agevolata.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È la disposizione richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti liberatori anche nei confronti degli altri coobbligati solidali, perché il debito d'imposta è unitario sul piano oggettivo.
- In caso di adesione alla definizione agevolata e di mancata istanza di trattazione nel termine previsto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito del ricorso.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
- Nei rapporti solidali, l'effetto estintivo o satisfattivo derivante dall'adempimento di uno dei debitori si riflette sugli altri per l'unicità della prestazione dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17353/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →