Cassazione Civile, Ordinanza n. 07237/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un gruppo di medici specializzandi ha agito chiedendo: l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università e la condanna al pagamento di differenze retributive qualificate come retribuzione adeguata; in subordine, la condanna solidale delle amministrazioni convenute al pagamento dell'adeguamento annuale e triennale delle borse di studio previsto dalla disciplina richiamata, nonché il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione della disciplina europea richiamata. In cassazione hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione di varie norme sostanziali per il mancato riconoscimento della rideterminazione triennale della borsa e sostanziale formazione del giudicato interno su tale punto; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 2948 c.c. per la prescrizione dei crediti, con rilievi sul termine iniziale, sulla necessità di eccezione da parte dell'Università e sugli atti interruttivi; 3) violazione delle norme che, a loro dire, imponevano l'indicizzazione annuale della borsa al costo della vita; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul trattamento economico degli specializzandi per la mancata dichiarazione della legittimazione passiva e della responsabilità solidale delle amministrazioni convenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sul preteso giudicato interno e, comunque, infondata perché l'appello incidentale condizionato delle amministrazioni era ammissibile una volta riconosciuta la loro legittimazione passiva. Nel merito ha confermato l'orientamento secondo cui per gli specializzandi iscritti dal 1998 al 2005 la borsa di studio non è soggetta ad adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, poiché la normativa successiva ha consolidato la quota del finanziamento ed escluso quell'adeguamento; per la sola posizione del ricorrente iscritto anteriormente al 1998 ha comunque respinto le doglianze sulla prescrizione, reputandole in parte non corrispondenti alla decisione impugnata e in parte generiche o comunque infondate. Ha inoltre ribadito che la borsa non è soggetta all'incremento per variazione del costo della vita per gli anni considerati, in forza delle norme di blocco invocate. Conseguentemente ha confermato anche il rigetto della domanda sulla responsabilità solidale/legittimazione passiva. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte ha ricordato che il vizio di tardività dell'appello incidentale e, più in generale, le censure che richiedono l'esame degli atti processuali devono essere veicolate nel corretto paradigma del vizio processuale; il motivo formulato come violazione di norma sostanziale è stato ritenuto inammissibile.
La Corte si è richiamata alla propria giurisprudenza consolidata senza rinnovare l'analisi già svolta in precedenti conformi.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
È la base normativa invocata per la borsa di studio e per i meccanismi di adeguamento triennale/annuale; la Corte ha negato che essa operi, per gli anni considerati, nei termini sostenuti dai ricorrenti.
art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992
È stato ritenuto ostativo all'incremento della borsa in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici considerati.
art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993
Norma richiamata dai ricorrenti tra quelle che avrebbero inciso sul trattamento economico; la Corte ha aderito alla lettura che esclude i pretesi adeguamenti.
art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995
Richiamata tra le disposizioni invocate per l'adeguamento della borsa, ma non ritenuta idonea a fondare il diritto azionato.
art. 1, commi 66 e 67, L. n. 662 del 1996
Richiamata tra le disposizioni invocate per l'adeguamento della borsa, ma non ritenuta idonea a fondare il diritto azionato.
art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999
È stata considerata, insieme alla normativa successiva, come disposizione che ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale.
art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002
È stata ritenuta confermativa della disciplina che esclude l'adeguamento triennale della borsa di studio per gli anni considerati.
La censura è stata ritenuta in parte non pertinente al decisum e in parte infondata/inammissibile per difetto di specificità e per errata ricostruzione della prescrizione accertata dal giudice di merito.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché non risultava omesso un capo decisivo, mentre la questione della legittimazione passiva era stata affrontata dal giudice di merito.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
Richiamato dai ricorrenti per la pretesa responsabilità solidale e per l'inquadramento della disciplina degli specializzandi, senza che la Corte vi riconosca il diritto azionato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per le controversie sul trattamento economico dei medici specializzandi, la disciplina successiva al d.lgs. n. 257/1991 può escludere sia la rideterminazione triennale sia l'indicizzazione annuale della borsa, quando il legislatore abbia consolidato il finanziamento e imposto un blocco degli incrementi.
- Se la censura in cassazione riguarda la tardività o l'ammissibilità di un atto di appello incidentale e richiede l'esame degli atti del processo, il vizio va dedotto nel corretto paradigma processuale; una denuncia formulata come violazione di norme sostanziali è inammissibile.
- Il giudicato interno non si forma su un capo quando l'appello incidentale condizionato è stato proposto proprio per l'ipotesi in cui il giudice di secondo grado riconosca la legittimazione passiva della parte pubblica, e tale presupposto si avveri nel merito.
- La questione della prescrizione deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile la doglianza che assume un regime prescrizionale diverso da quello effettivamente applicato dal giudice di merito o che non indica specificamente gli atti interruttivi e la loro produzione.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per riproporre una semplice contestazione sul merito della legittimazione passiva quando il giudice di appello abbia comunque esaminato e risolto la questione.
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