Cassazione Civile, Ordinanza n. 07231/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un appalto eseguito nel periodo giugno 2008-febbraio 2010 da una cooperativa appaltatrice consorziata di una società committente, nell’ambito del quale l’INPS ha richiesto ai committenti, ritenuti obbligati in solido ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive dovuti dall’appaltatrice. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado dichiarando l’INPS decaduto dal potere di chiedere tali importi, ritenendo applicabile anche all’azione dell’ente previdenziale il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell’appalto. In cassazione l’INPS ha dedotto: 1) violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come modificato, sostenendo che il termine di decadenza non si applichi alle azioni degli enti previdenziali, soggette soltanto a prescrizione; 2) in subordine, violazione della stessa norma e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale escluso ogni rilievo alla notifica del verbale ispettivo intervenuta entro i due anni dalla cessazione dell’appalto; 3) riproposizione della questione sulla portata dell’obbligazione solidale dell’appaltante, e cioè se essa comprenda solo contributi o anche sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabile ratione temporis, non si estende all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell’appalto non si applica all’azione degli enti previdenziali contro il committente; per tale azione opera il solo termine di prescrizione.
Richiamato come testo modificativo dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ai fini della disciplina temporale della responsabilità solidale.
art. 1, comma 911, l. n. 296/2006
Richiamato quale ulteriore modifica dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, rilevante per il perimetro temporale della responsabilità solidale.
Citato come disposizione che ha successivamente modificato la disciplina dell’art. 29, ma non applicabile alla fattispecie esaminata.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di effetti della decadenza.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di impedimento della decadenza.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla prova degli atti rilevanti ai fini della decadenza.
Massime di principio
- Il termine di decadenza previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, non può essere esteso oltre il suo ambito letterale fino a comprimere l’azione dell’ente previdenziale contro il committente, che resta assoggettata alla prescrizione.
- Quando la corte di merito applica alla pretesa contributiva dell’ente previdenziale un termine decadenziale non previsto per tale azione, la decisione deve essere cassata per violazione di legge.
- Se la questione relativa alla portata dell’obbligazione solidale non è stata decisa in appello, essa va riesaminata dal giudice di rinvio dopo la cassazione.
- Le questioni ulteriori, prive di autonoma decisività rispetto al primo motivo accolto, restano assorbite.
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