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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07230/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dato atto della rinuncia al ricorso da parte dell'INPS e ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre rilevato che le controparti intimate non avevano svolto attività difensiva, sicché non ha pronunciato sulle spese. Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che, in ragione dell'esito del giudizio, non ne ricorressero i presupposti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia traeva origine da un accertamento di omissioni contributive riferite all'appaltatrice in un determinato periodo temporale. L'INPS aveva richiesto alla società committente, indicata come coobbligata solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, anche le somme aggiuntive conseguenti a tali omissioni. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso il dovuto delle somme aggiuntive nei confronti della committente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione contro tale statuizione, ma in pendenza del giudizio ha depositato memoria con atto di rinuncia, rappresentando che la committente aveva nel frattempo pagato integralmente le sanzioni oggetto del gravame.

Norme richiamate

  • art. 29, d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato quale base della responsabilità solidale del committente per le omissioni contributive dell'appaltatrice.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte richiama la regola sulle spese in caso di rinuncia, osservando che la deroga alla condanna del rinunciante è possibile solo in presenza di specifiche circostanze; nel caso concreto, però, non essendovi attività difensiva delle intimate, nulla viene disposto sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito estintivo del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche se non è accettata dalla controparte, poiché comporta il venir meno dell'interesse alla decisione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la regola è la condanna del rinunciante alle spese, salvo che ricorrano specifiche circostanze idonee a giustificare una diversa soluzione; se le parti intimate non svolgono attività difensiva, la Corte può comunque non pronunciare sulle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, di regola, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • Quando la pretesa contributiva sia stata integralmente soddisfatta nelle more, il ricorrente può rinunciare al ricorso e determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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