Cassazione Civile, Ordinanza n. 07232/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un appalto cessato, nel cui ambito l'appaltatrice non aveva versato contributi e premi dovuti per i lavoratori impiegati nell'appalto. L'ente previdenziale ha agito nei confronti della committente, quale coobbligata solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, per ottenere il pagamento di tali somme. I giudici di merito hanno ritenuto l'ente decaduto dalla possibilità di agire perché la domanda era stata proposta oltre due anni dalla cessazione dell'appalto. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come modificato, sostenendo che il termine biennale di decadenza non si applichi alle azioni degli enti previdenziali nei confronti del committente, che sarebbero soggette solo a prescrizione; 2) in subordine, violazione della stessa norma e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., assumendo che la notifica del verbale ispettivo entro il biennio avrebbe comunque impedito la decadenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabile ratione temporis, non opera per l'azione proposta dagli enti previdenziali nei confronti del committente, restando per tale azione solo il termine di prescrizione. Il giudice di rinvio dovrà anche esaminare le questioni rimaste assorbite e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre chiarito che la questione di difetto di legittimazione passiva della committente poteva essere riproposta in rinvio senza necessità di ricorso incidentale, perché era stata assorbita e non decisa nel merito dai giudici di appello.
Norme richiamate
Il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto non si applica all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente per contributi e premi dovuti dall'appaltatore, nella versione della norma anteriore alle modifiche del 2012.
art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004
È richiamato come fonte della modifica normativa dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 1, comma 911, l. n. 296/2006
È richiamato come ulteriore modifica normativa dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Sono invocati per sostenere la rilevanza della notifica del verbale ispettivo ai fini dell'impedimento della decadenza.
È menzionato come intervento normativo successivo, non applicabile alla fattispecie decisa.
Massime di principio
- Nella disciplina della responsabilità solidale dell'appaltante ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto, nella formulazione anteriore alle modifiche del 2012, non si estende automaticamente alle azioni promosse dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi e premi dovuti dall'appaltatore.
- Per le pretese contributive degli enti previdenziali nei confronti del committente opera il solo termine di prescrizione, salvo diversa espressa previsione normativa applicabile ratione temporis.
- Quando una questione pregiudiziale o preliminare non sia stata decisa perché assorbita, essa resta impregiudicata e può essere riproposta in sede di rinvio senza necessità di ricorso incidentale da parte della parte risultata vittoriosa in appello.
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