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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07220/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione pubblica)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di due figli maggiorenni di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, con la quale chiedevano il riconoscimento dei benefici previsti per i familiari superstiti delle vittime del dovere. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che, ai fini dell'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, non fosse necessario che il figlio maggiorenne fosse a carico della vittima al momento del decesso. Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 2 l. n. 407/1998, 5 l. n. 206/2004, 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007, e 6 l. n. 466/1980, sostenendo che la nozione di familiari superstiti richiamata dalla norma del 2007 dovesse essere quella dell'art. 6 l. n. 466/1980, la quale riconosce i benefici, in primo luogo, al coniuge e ai figli a carico; pertanto i figli non a carico fiscale al tempo del decesso, in presenza di un coniuge avente diritto vivente, non avrebbero titolo alle provvidenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007 realizza un rinvio oggettivo alle prestazioni previste per le vittime del terrorismo, estendendole alle vittime del dovere, ma non contiene un rinvio soggettivo idoneo a modificare la categoria dei familiari superstiti originariamente delineata dall'art. 6 l. n. 466/1980. In tale sistema, i figli sono beneficiari solo se a carico al tempo del decesso. Poiché nel caso concreto era pacifico che i controricorrenti erano figli maggiorenni non a carico della vittima al momento della morte, la Corte ha escluso il loro diritto ai benefici richiesti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, rilevando che il tema giuridico era stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione della normativa speciale in tema di benefici ai superstiti, secondo il significato sistematico e letterale del rinvio contenuto nella legge del 2007

  • art. 2 l. n. 407/1998

    citato dal ricorrente insieme alle altre norme sul sistema dei benefici connessi a eventi di terrorismo e assimilati

  • art. 5 l. n. 206/2004

    norma richiamata quale base delle provvidenze estese ai familiari superstiti delle vittime del dovere

  • art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007

    ha introdotto un rinvio oggettivo alle prestazioni previste per le vittime del terrorismo, estendendole alle vittime del dovere, senza modificare la categoria soggettiva dei familiari superstiti

  • art. 6 l. n. 466/1980

    individua i familiari superstiti aventi diritto in ordine gerarchico; i figli beneficiano solo se a carico al momento del decesso della vittima

Massime di principio

  • Quando una legge estende a una categoria di soggetti benefici già previsti per un'altra categoria, occorre distinguere tra rinvio alle prestazioni e rinvio ai soggetti beneficiari: il primo non implica automaticamente la modifica della platea dei destinatari.
  • In materia di provvidenze assistenziali a favore dei superstiti, la qualità di beneficiario va accertata secondo la disciplina speciale richiamata, inclusa la condizione del figlio a carico al momento del decesso, se prevista dalla norma di riferimento.
  • L'estensione di benefici già riconosciuti ad altre categorie non comporta, di per sé, l'eliminazione dei requisiti soggettivi originari, salvo un'espressa volontà legislativa in tal senso.
  • Se i fatti decisivi sono pacifici e la questione è solo di diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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