Cassazione Civile, Ordinanza n. 07220/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di due figli maggiorenni di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, con la quale chiedevano il riconoscimento dei benefici previsti per i familiari superstiti delle vittime del dovere. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che, ai fini dell'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, non fosse necessario che il figlio maggiorenne fosse a carico della vittima al momento del decesso. Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 2 l. n. 407/1998, 5 l. n. 206/2004, 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007, e 6 l. n. 466/1980, sostenendo che la nozione di familiari superstiti richiamata dalla norma del 2007 dovesse essere quella dell'art. 6 l. n. 466/1980, la quale riconosce i benefici, in primo luogo, al coniuge e ai figli a carico; pertanto i figli non a carico fiscale al tempo del decesso, in presenza di un coniuge avente diritto vivente, non avrebbero titolo alle provvidenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007 realizza un rinvio oggettivo alle prestazioni previste per le vittime del terrorismo, estendendole alle vittime del dovere, ma non contiene un rinvio soggettivo idoneo a modificare la categoria dei familiari superstiti originariamente delineata dall'art. 6 l. n. 466/1980. In tale sistema, i figli sono beneficiari solo se a carico al tempo del decesso. Poiché nel caso concreto era pacifico che i controricorrenti erano figli maggiorenni non a carico della vittima al momento della morte, la Corte ha escluso il loro diritto ai benefici richiesti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, rilevando che il tema giuridico era stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla proposizione della domanda.
Norme richiamate
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato per l'interpretazione della normativa speciale in tema di benefici ai superstiti, secondo il significato sistematico e letterale del rinvio contenuto nella legge del 2007
art. 2 l. n. 407/1998
citato dal ricorrente insieme alle altre norme sul sistema dei benefici connessi a eventi di terrorismo e assimilati
art. 5 l. n. 206/2004
norma richiamata quale base delle provvidenze estese ai familiari superstiti delle vittime del dovere
art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007
ha introdotto un rinvio oggettivo alle prestazioni previste per le vittime del terrorismo, estendendole alle vittime del dovere, senza modificare la categoria soggettiva dei familiari superstiti
art. 6 l. n. 466/1980
individua i familiari superstiti aventi diritto in ordine gerarchico; i figli beneficiano solo se a carico al momento del decesso della vittima
Massime di principio
- Quando una legge estende a una categoria di soggetti benefici già previsti per un'altra categoria, occorre distinguere tra rinvio alle prestazioni e rinvio ai soggetti beneficiari: il primo non implica automaticamente la modifica della platea dei destinatari.
- In materia di provvidenze assistenziali a favore dei superstiti, la qualità di beneficiario va accertata secondo la disciplina speciale richiamata, inclusa la condizione del figlio a carico al momento del decesso, se prevista dalla norma di riferimento.
- L'estensione di benefici già riconosciuti ad altre categorie non comporta, di per sé, l'eliminazione dei requisiti soggettivi originari, salvo un'espressa volontà legislativa in tal senso.
- Se i fatti decisivi sono pacifici e la questione è solo di diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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