Cassazione Civile, Ordinanza n. 07227/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata disposta dall'INPS nei confronti di un avvocato per l'anno 2005. In appello era stata riformata la decisione di primo grado e dichiarata illegittima tale iscrizione, sul rilievo che il reddito professionale percepito nel 2005 era inferiore a quello necessario per l'iscrizione alla Cassa forense e che, per l'avvocato iscritto all'albo, non sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, pur permanendo l'obbligo di versare il contributo integrativo. Con il ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. con mod. in L. n. 111/2011 e art. 21, comma 10, L. n. 247/2012, assumendo che da tale quadro normativo dovesse desumersi l'obbligo di iscrizione dell'avvocato alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto tardivo. La sentenza d'appello era stata notificata telematicamente all'INPS il 29 dicembre 2017 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 20 giugno 2018, oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, soccombente.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
richiamato dall'INPS quale base normativa dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; la Corte non ne affronta il merito perché dichiara il ricorso tardivo.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. con mod. in L. n. 111/2011
invocato per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; non esaminato nel merito.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
richiamato come ulteriore parametro normativo relativo alla posizione dell'avvocato; la Corte non si pronuncia sulla questione sostanziale.
termine breve per proporre ricorso per cassazione, ritenuto spirato poiché il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve quando la sentenza impugnata sia stata ritualmente notificata alla parte soccombente; la notificazione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile per tardività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina le censure di merito, che restano assorbite.
- La notificazione telematica della sentenza produce gli effetti del termine breve di impugnazione, se validamente effettuata alla parte destinataria.
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