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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07227/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata disposta dall'INPS nei confronti di un avvocato per l'anno 2005. In appello era stata riformata la decisione di primo grado e dichiarata illegittima tale iscrizione, sul rilievo che il reddito professionale percepito nel 2005 era inferiore a quello necessario per l'iscrizione alla Cassa forense e che, per l'avvocato iscritto all'albo, non sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, pur permanendo l'obbligo di versare il contributo integrativo. Con il ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. con mod. in L. n. 111/2011 e art. 21, comma 10, L. n. 247/2012, assumendo che da tale quadro normativo dovesse desumersi l'obbligo di iscrizione dell'avvocato alla Gestione separata.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto tardivo. La sentenza d'appello era stata notificata telematicamente all'INPS il 29 dicembre 2017 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 20 giugno 2018, oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, soccombente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve quando la sentenza impugnata sia stata ritualmente notificata alla parte soccombente; la notificazione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile per tardività.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina le censure di merito, che restano assorbite.
  • La notificazione telematica della sentenza produce gli effetti del termine breve di impugnazione, se validamente effettuata alla parte destinataria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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