Cassazione Civile, Ordinanza n. 19504/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La cooperativa impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Dogane per il recupero di accisa sull'energia elettrica fornita in esenzione negli anni 2010-2013. Secondo l'Amministrazione, l'esenzione prevista per l'energia autoprodotta non spettava perché l'energia prodotta dalla cooperativa era utilizzata dai singoli soci e non nell'ambito dell'attività della cooperativa. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che la nozione di autoproduzione dovesse essere desunta dal d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani) e dalla legge n. 208/2015, con conseguente applicabilità dell'esenzione anche all'energia consumata dai soci; 2) deduceva violazione della disciplina sulle accise in relazione al Protocollo di Kyoto e alla legge n. 133/1999, assumendo che l'interpretazione restrittiva frustrasse la finalità di promuovere l'energia pulita; 3) denunciava violazione degli artt. 3 e 41 Cost., ritenendo discriminatoria e irragionevole la limitazione dell'esenzione; 4) lamentava violazione dello Statuto del contribuente e del legittimo affidamento, sostenendo che l'Ufficio, mutando interpretazione, avesse applicato retroattivamente la norma in danno della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi, confermando che l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica autoprodotta opera solo se l'energia è anche autoconsumata nell'ambito dell'attività produttiva e non quando sia ceduta o destinata ai singoli soci; ha escluso la rilevanza della nozione di autoproduttore contenuta nel decreto Bersani ai fini tributari; ha affermato che il Protocollo di Kyoto non impone una diversa lettura della norma fiscale; ha escluso la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.; e ha precisato che il mutamento di interpretazione dell'Amministrazione non integra applicazione retroattiva della norma né violazione del legittimo affidamento, restando esclusa solo l'irrogazione di sanzioni e interessi moratori, non il tributo dovuto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e ai conseguenti adempimenti contributivi.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
L'esenzione dall'accisa presuppone che l'energia elettrica sia autoprodotta e autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; non si estende all'energia prodotta e ceduta ai singoli soci.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio restano obbligate al pagamento del tributo.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
La nozione di autoproduttore prevista dalla disciplina del mercato elettrico è irrilevante ai fini dell'esenzione fiscale in esame.
art. 1, comma 911, l. n. 208/2015
È una norma innovativa, applicabile solo dal 1 gennaio 2016, che non incide sui periodi d'imposta anteriori.
art. 10, comma 3, l. n. 133/1999
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'interpretazione restrittiva della disciplina delle accise.
art. 10, comma 6, l. n. 133/1999
Conferma la limitazione dell'agevolazione all'energia da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
art. 3 Cost.
Non è violato, poiché la disciplina differenziata vale per tutti i soggetti che non utilizzano nell'ambito della propria attività produttiva l'energia autoprodotta.
art. 41 Cost.
Non è leso il principio di libertà di impresa, trattandosi di scelta legislativa discrezionale in materia tributaria.
art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000
La tutela dell'affidamento incolpevole rileva soprattutto per escludere sanzioni e interessi, non per eliminare l'obbligazione tributaria.
In presenza di credito liquido ed esigibile, sono dovuti i comuni interessi legali, distinti dagli interessi moratori e dalle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per l'autoproduzione richiede non solo la produzione con determinati impianti, ma anche l'effettivo autoconsumo nell'ambito dell'attività del produttore; l'energia ceduta o destinata ai soci non beneficia dell'agevolazione.
- La nozione di autoproduttore prevista dalla disciplina del mercato elettrico non si trasferisce automaticamente sul piano tributario quando la legge fiscale disciplina in modo autonomo i presupposti dell'esenzione.
- Le norme sopravvenute che ampliano un'agevolazione fiscale, se aventi natura innovativa, operano solo per il futuro e non incidono sui rapporti anteriori, salvo espressa retroattività.
- Il richiamo a principi ambientali o di politica energetica, come quelli del Protocollo di Kyoto, non consente di derogare al tenore letterale della norma tributaria quando il legislatore abbia delimitato con precisione l'ambito dell'esenzione.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non elimina il debito d'imposta quando il tributo sia dovuto secondo legge; il mutamento di indirizzo dell'Amministrazione non vincola il giudice né crea un affidamento idoneo a paralizzare l'obbligazione tributaria.
- La discrezionalità legislativa in materia tributaria consente di individuare requisiti soggettivi e oggettivi per le agevolazioni senza violare di per sé gli artt. 3 e 41 Cost., purché la disciplina non introduca discriminazioni irragionevoli.
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