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Legge

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Normativa italiana099G0208Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge delega il Governo a riformare la perequazione del prelievo fiscale, i redditi d’impresa, la previdenza complementare e il federalismo fiscale, con vari interventi anche su IVA, bollo e imposte dirette. Molte disposizioni hanno decorrenze tra 1999, 2000 e 2001; alcune agevolazioni IVA risultano oggi abrogate o superate.

Perequazione fiscale, deleghe tributarie e misure IVA/federalismo

Perequazione del prelievo fiscale e lotta all’evasione

La legge attribuisce al Governo una delega per riequilibrare la pressione delle imposte sui redditi, anche in funzione del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Il meccanismo è costruito sul maggior gettito da evasione, da calcolare al netto degli effetti macroeconomici e delle modifiche normative, e da destinare prevalentemente a restituzioni ai contribuenti, con priorità ai redditi più bassi.

Meccanismo di calcolo e utilizzo del maggior gettito

Il maggior gettito derivante dalla lotta all’evasione deve essere determinato con una procedura specifica che scorpora l’incremento di gettito rispetto all’anno precedente. Il relativo fondo è iscritto nel bilancio dello Stato e utilizzabile nei limiti delle somme autoliquidate. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la nota di variazione, indica l’importo massimo utilizzabile nell’esercizio successivo; nell’esercizio ancora successivo il tetto è integrato delle eventuali maggiori somme autoliquidate.

Controlli fiscali e decorrenza

Tra gli strumenti di contrasto all’evasione devono esserci controlli di merito almeno biennali per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno quadriennali per quelli tra 10 e 50 miliardi di lire, in concomitanza con l’entrata a regime degli studi di settore. La procedura di determinazione del maggior gettito si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo.

Decreti legislativi, pareri parlamentari e correttivi

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti, che si esprimono entro trenta giorni. Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti possono essere emanate disposizioni integrative o correttive. È inoltre previsto un aumento del termine di decadenza per il rimborso di cui all’articolo 38 del DPR n. 602/1973, da 18 a 48 mesi.

Modifiche alla disciplina dei redditi d’impresa

La legge delega il Governo a riformare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria. La riforma mira a separare o attenuare la tassazione del reddito d’impresa, allineando in parte l’aliquota a quella delle persone giuridiche e introducendo opzioni per il contribuente nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2000.

Opzioni fiscali per imprenditori, familiari e soci

Il contribuente può chiedere:

  • la separazione dell’imposizione sul reddito d’impresa da quella dell’imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
  • l’assoggettamento del reddito d’impresa a imposta proporzionale con lo stesso regime delle persone giuridiche;
  • l’assoggettamento all’IRPEF dei redditi corrisposti dall’impresa a imprenditore, familiari e soci, con credito d’imposta per l’imposta pagata dall’impresa.

Agevolazioni collegate a investimenti, conferimenti e accantonamenti

Per i periodi d’imposta in corso al momento di entrata in vigore della legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto di società ed enti commerciali può essere assoggettato a IRES/IRPEG con aliquota del 19% sulla parte corrispondente al minore tra investimenti in beni strumentali nuovi e conferimenti in denaro/accantonamenti a riserva. Sono previste regole tecniche di calcolo, limiti per beni immobili e per beni non destinati alle strutture italiane, nonché una disciplina antiabuso con rideterminazione del reddito se i beni o il patrimonio netto vengono ceduti o attribuiti entro due periodi d’imposta successivi.

Regime transitorio e coordinamento con il TUIR

Le disposizioni agevolative si applicano anche agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria per i periodi d’imposta 1999 e 2000; per i contribuenti in contabilità semplificata l’agevolazione opera solo sugli investimenti e a condizione che i ricavi non siano inferiori ai parametri o agli studi di settore. L’acconto IRPEF e IRPEG deve essere calcolato come se tali agevolazioni non esistessero. È inoltre previsto il coordinamento con il TUIR e la possibilità di rendere deducibili alcuni contributi previdenziali volontari.

Copertura finanziaria e soppressione successiva di agevolazioni

La legge pone limiti di spesa per le misure agevolative e per le relative coperture, prevedendo anche la possibilità di rideterminare l’aliquota al 28% in mancanza di sufficienti disponibilità. È riportata inoltre una nota di aggiornamento che indica la soppressione, dal 2001, delle agevolazioni fiscali di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 2, salvo quanto previsto dalla legge sopravvenuta.

Previdenza complementare, fondi pensione e risparmio previdenziale

La legge delega il Governo a riordinare il regime fiscale della previdenza complementare, delle forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, dei contratti vita e di capitalizzazione e del trattamento di fine rapporto. L’obiettivo è armonizzare tassazione, deducibilità e prestazioni, con disciplina transitoria per i soggetti già iscritti alle forme pensionistiche complementari.

Regime fiscale dei fondi pensione

Per i fondi pensione la riforma prevede:

  • revisione delle deduzioni per lavoratori dipendenti, autonomi e datori di lavoro fino a 10 milioni di lire complessivi;
  • estensione della deduzione anche a soggetti senza reddito di lavoro o d’impresa, inclusi gli imprenditori agricoli entro certi limiti;
  • applicazione della disciplina anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, se rispettano le norme sul TFR. La tassazione dei fondi deve essere uniformata a quella degli organismi di investimento collettivo, con calcolo del risultato maturato al netto dei costi e possibile riduzione dell’aliquota. Le prestazioni vanno tassate escludendo la parte già assoggettata a imposta; per le prestazioni in capitale l’esenzione opera entro il limite di un terzo del montante maturato, salvo riscatto.

Disciplina transitoria delle prestazioni previdenziali

Per gli iscritti già aderenti alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, le nuove regole si applicano alle prestazioni maturate da tale data. Se non è possibile tassare per maturazione il rendimento finanziario della posizione, il fondo liquida un’imposta sostitutiva con fattore di rettifica. Per i regimi a prestazione definita, quando non siano applicabili i criteri ordinari, è prevista la tassazione dell’intera prestazione.

Risparmio individuale e polizze vita con finalità previdenziale

Sono previste forme di risparmio individuale previdenziale con vincoli di accantonamento e possibilità di adesione anche per soggetti privi di reddito da lavoro o impresa. Tali forme, comprese le polizze vita con finalità previdenziali, sono ricondotte a un regime coerente con quello della previdenza complementare, con deducibilità della contribuzione e tassazione della gestione e delle prestazioni secondo i criteri dei fondi pensione.

Assicurazioni vita, capitalizzazione e TFR

La riforma del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione prevede l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni, il mantenimento del regime delle detrazioni con possibili limitazioni, e la tassazione dei capitali corrisposti con imposta sostitutiva nei casi non coperti dalle regole previdenziali. I contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi sono soggetti alla nuova disciplina. Per il TFR e per altre indennità è prevista tassazione dei rendimenti maturati e delle somme erogate secondo criteri analoghi a quelli della previdenza complementare, con disciplina transitoria per i maturandi successivi all’entrata in vigore.

Disposizioni ulteriori e coordinamento

La delega consente anche di disciplinare l’IVA sulla previdenza collettiva e individuale, armonizzare le rendite vitalizie, estendere o rivedere le modalità di contribuzione a fondi specifici e introdurre tutte le modifiche tecniche necessarie per coordinare la nuova disciplina con il TUIR e con il decreto n. 124/1993. I decreti attuativi entrano in vigore il 1° gennaio 2001 e devono essere privi di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

IVA su operazioni creditizie, finanziarie e servizi collegati

La legge qualifica come prestazioni di servizi di finanziamento, ai fini IVA, le operazioni di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, assumendo come base imponibile la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti. È una definizione utile per la qualificazione fiscale delle operazioni finanziarie.

Proroghe e imposta di bollo

È prorogato al 31 ottobre 1999 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 1998 dalla legge n. 449/1997. Sul versante dell’imposta di bollo, sono introdotte disposizioni specifiche per i contratti relativi a utenze di servizi di pubblica utilità a rete e per le quietanze relative a titoli di spesa dello Stato.

Ulteriori modifiche IVA e agevolazioni settoriali

La legge interviene su varie fattispecie IVA, tra cui:

  • modifica delle aliquote e delle regole di classificazione per taluni prodotti agricoli e vegetali;
  • assoggettamento all’aliquota ordinaria delle suture chirurgiche;
  • IVA al 10% per spettacoli cinematografici e sportivi con biglietto fino a 25.000 lire nette dal 1° gennaio 2000;
  • esclusione da base imponibile di specifici rimborsi in locazione finanziaria immobiliare;
  • non imponibilità di talune somme comunali per fognatura, depurazione e smaltimento rifiuti riscosse dopo il 31 dicembre 1998. Per alcune di queste disposizioni è espressamente escluso il rimborso di imposta già pagata.

Donazioni di alimenti, farmaci e altri beni a fini solidali

I prodotti alimentari ancora integri, anche oltre il termine minimo di conservazione, nonché prodotti farmaceutici e altri beni individuabili con decreto, se ceduti gratuitamente a soggetti senza scopo di lucro per finalità solidaristiche, sono considerati distrutti ai fini IVA. La norma favorisce il recupero e la donazione di beni non più commercializzabili o vicini alla scadenza.

Lavoro interinale

Per il lavoro temporaneo/interinale, i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali dovuti dall’utilizzatore all’impresa fornitrice e da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore temporaneo non rientrano nella base imponibile IVA. È escluso il rimborso di imposte già pagate e non è ammessa variazione ex articolo 26 del DPR n. 633/1972.

Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento

L’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento deve essere scomputata dall’imposta dovuta dal percettore del medesimo reddito. La disposizione coordina il carico fiscale tra sostituto/erogante e percettore.

Conto giudiziale

Un decreto ministeriale deve individuare i documenti giustificativi validi per dimostrare, nei conti giudiziali, le somme versate dai concessionari in tesoreria secondo il DPR n. 189/1998.

Federalismo fiscale e finanziamento di regioni ed enti locali

La legge delega il Governo a ridisegnare il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e i meccanismi perequativi interregionali, con forte riduzione o soppressione dei trasferimenti erariali e ampliamento delle compartecipazioni a tributi erariali, IVA e accise.

Architettura della perequazione regionale

La riforma prevede:

  • abolizione di numerosi trasferimenti erariali alle regioni ordinarie, salvo specifiche eccezioni;
  • sostituzione con maggiori compartecipazioni all’addizionale IRPEF, all’accisa sulla benzina e con una compartecipazione all’IVA non inferiore al 20%;
  • istituzione di un fondo perequativo nazionale alimentato dalla compartecipazione IVA e, in parte, dall’accisa sui carburanti;
  • criteri perequativi fondati su capacità fiscale, recupero dell’evasione e fabbisogni sanitari, con possibile fase transitoria non superiore a tre anni basata anche sulla spesa storica;
  • revisione dei trasferimenti agli enti locali in relazione a ICI e compartecipazione IRPEF non facoltativa.

Sanità, funzioni trasferite e accise sui carburanti

La delega include il finanziamento della spesa sanitaria, il monitoraggio della qualità e quantità dell’assistenza, la razionalizzazione della spesa e il coinvolgimento delle regioni nella programmazione. Prevede inoltre il finanziamento delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge n. 59/1997, nonché la facoltà per le regioni di confine di ridurre l’accisa sulle benzine nei limiti consentiti, con possibili meccanismi di compartecipazione all’eventuale maggior gettito statale.

Assistenza sanitaria integrativa, accertamento tributi e coordinamento normativo

È prevista una revisione organica del trattamento fiscale dei contributi a enti o casse di assistenza sanitaria, con favore per i fondi integrativi del SSN e pari trattamento per gli altri fondi, nel rispetto dell’invarianza di gettito IRPEF. Le regioni potranno partecipare all’accertamento dei tributi erariali, in analogia ai comuni. La disciplina deve coordinarsi con le regioni a statuto speciale e con i vincoli di finanza pubblica e di patto di stabilità interno.

Disposizioni obsolete o non più applicabili

Alcune previsioni risultano oggi superate o abrogate, in particolare le agevolazioni fiscali per investimenti e conferimenti previste dall’articolo 2, commi 8-13, successivamente soppresse dalla legge n. 383/2001, nonché i commi espressamente abrogati dell’articolo 6. Anche varie disposizioni attuative con decorrenze 1999-2001 hanno natura ormai storica e non hanno più applicazione pratica attuale.

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