Cassazione Civile, Ordinanza n. 26374/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA dell’anno 2013, con cui l’amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio: aveva ritenuto legittimo il recupero dell’IVA relativa a fatture emesse da soggetti qualificati come "cartiere" e aveva reputato non inerente un costo di euro 1.300.000 relativo a una fattura emessa da un diverso soggetto, escludendo per gli altri costi una specifica impugnazione. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame della propria buona fede ai fini della detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione di norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, quanto al rapporto con un fornitore, l’Ufficio non avesse disconosciuto fattura e contratto né provato la consapevolezza della frode; 3) violazione della disciplina sui costi da reato/frode e della direttiva IVA, per avere la CTR negato deduzione dei costi e detrazione IVA in presenza di frode; 4) violazione delle norme sulle spese, per aver la CTR liquidato spese a favore dell’Agenzia pur costituitasi tramite un proprio funzionario e non mediante difesa tecnica. L’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale, poi accolto, deducendo che la CTR aveva errato nel riconoscere la deducibilità dei costi carburante solo perché pagati con carte di credito/debito, senza verificare l’inerenza e la riferibilità dei rifornimenti ai mezzi dell’impresa. È stata dichiarata inammissibile l’integrazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, perché non aveva partecipato al giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento/controricorso con ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione; ha rigettato il ricorso principale della società; ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo motivo della società per errata veicolazione del vizio e per mancata deduzione di un vizio di legge, il secondo per difetto di pertinenza alla ratio decidendi, il terzo per difetto di specificità e perché il principio invocato non esclude la necessità di dimostrare i presupposti della detrazione/deduzione, e infondato il quarto sul regime delle spese per le amministrazioni pubbliche assistite da propri funzionari. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate perché la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente il pagamento con carte per provare la deducibilità dei costi carburante, senza verificare l’inerenza e la riferibilità delle spese all’attività d’impresa.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere usato per censurare la valutazione dell’onere probatorio o per riproporre un insufficiente esame del fatto, se la questione è stata comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La corretta deduzione di un errore di diritto richiede che il motivo colga la ratio decidendi della sentenza impugnata e si confronti con essa.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità dei costi presuppone i requisiti richiesti dalla disciplina delle imposte sui redditi, inclusa l’inerenza del costo all’attività d’impresa.
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati come norme sull’accertamento e sulla ripresa dei componenti negativi, senza una specifica autonoma elaborazione diversa dal quadro probatorio complessivo.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA è subordinata alle condizioni sostanziali previste per l’imposta, anche quando siano contestate operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 4, comma 4 bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Le norme sui costi da reato/frode non escludono di per sé la verifica dei presupposti di inerenza e di effettività del costo.
L’onere della prova della consapevolezza della frode grava sull’amministrazione, ma il contribuente deve fornire la prova contraria della propria ignoranza incolpevole e della diligenza adottata.
art. 167 e ss. direttiva 2006/112/CE
La disciplina unionale sull’IVA non consente la detrazione in assenza dei presupposti sostanziali e della mancata prova della buona fede/diligenza dell’operatore.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per le amministrazioni pubbliche vittoriose le spese possono essere liquidate anche se la difesa è svolta da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi ridotti.
La soccombenza legittima la condanna alle spese a favore della parte vittoriosa, inclusa la pubblica amministrazione assistita da funzionario interno.
art. 1, comma 3-bis, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
L’obbligo della scheda carburante non sussiste se l’acquisto di carburante avviene mediante carte di credito, debito o prepagate.
Richiamato per qualificare il contratto di netting come schema riconducibile alla somministrazione di beni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso principale è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario; spetta poi al contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
- La censura in cassazione deve essere veicolata con il corretto vizio: se si contesta la ricostruzione dell’onere probatorio o la valutazione della buona fede, non è ammissibile un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando in realtà si sollecita una diversa lettura delle prove o una motivazione più ampia di quella consentita dal nuovo testo.
- Un motivo per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a richiamare circostanze fattuali o documenti che non scalfiscono la specifica motivazione del giudice di merito.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA non possono essere affermate in modo automatico per il solo fatto che il pagamento sia avvenuto con strumenti tracciabili: resta necessaria la verifica dell’effettività e dell’inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa.
- Per le amministrazioni pubbliche che resistono in giudizio tramite propri funzionari o dipendenti, la vittoria comporta la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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