Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione: costi per canoni di locazione di una villetta ritenuti indeducibili; maggiori ricavi per somme versate dal socio, prive di prova sulla loro provenienza; costi relativi a un contratto di appalto con una società terza, ritenuto in realtà una somministrazione di lavoro. La società impugnava il successivo giudizio d’appello con sei motivi: denunciava ultrapetizione e omessa pronuncia sulla ripresa IVA; violazione dell’art. 115 c.p.c. per decisione senza adeguato supporto probatorio; tardività dell’appello incidentale dell’Ufficio; omesso esame di fatti decisivi in relazione alla documentazione sull’appalto; omessa motivazione sulla strumentalità del costo di locazione; violazione dell’art. 95, comma 2, TUIR sulla deducibilità del costo di locazione dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi ai canoni di locazione perché la sentenza di merito si reggeva su una duplice ratio decidendi autonoma: mancata prova dell’utilizzo dell’immobile come abitazione dei dipendenti e mancata prova che i costi fossero stati sostenuti dalla società; la prima ratio, relativa alla mancanza di inerenza, è stata ritenuta sufficiente da sola a sorreggere la decisione. Ha inoltre affermato che, una volta esclusa l’inerenza del costo, è coerente anche l’indetraibilità dell’IVA. Quanto all’appalto con Media Tirreno s.r.l., ha giudicato tempestivo l’appello incidentale dell’Ufficio perché depositato il primo giorno feriale successivo alla scadenza cadente di domenica; ha poi dichiarato inammissibile il motivo sul vizio motivazionale, poiché mirava in realtà a una diversa lettura delle prove già considerate dal giudice di merito. La società è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso è stato rigettato, è stato dichiarato dovuto anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene evocato dal ricorrente come parametro del divieto di ultrapetizione, ma la Corte esclude la fondatezza della censura perché la decisione di merito si fondava su una ratio autonoma non travalicante i limiti della domanda
la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, fuori dai limiti legali, o attribuisce valore di piena prova a elementi che non lo sono
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività dell’appello incidentale dell’Ufficio
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività dell’appello incidentale dell’Ufficio
art. 95, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per la deducibilità dei costi di locazione; la Corte conferma la non deducibilità in difetto di prova dell’inerenza e dei presupposti di legge
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma di censura per violazione di legge nei motivi del ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non consente di riesaminare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura dei fatti
art. 155, quinto comma, c.p.c.
la Corte lo applica per prorogare al primo giorno feriale successivo la scadenza cadente di domenica, rendendo tempestivo l’appello incidentale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è la norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, è sufficiente che una sola resti immune da censure perché il ricorso sia respinto o i motivi diretti alle altre rationes divengano privi di interesse.
- La deducibilità di un costo presuppone la prova della sua inerenza all’attività d’impresa e, nei casi rilevanti, della sua effettiva sopportazione da parte del contribuente; in mancanza, la ripresa fiscale è legittima.
- La contestazione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa ricostruzione dei medesimi fatti.
- Accertata l’indeducibilità di un costo perché estraneo all’attività d’impresa, è coerente ritenere indetraibile anche la relativa IVA.
- Ai fini della tempestività degli atti processuali, se il termine scade in giorno festivo, opera la proroga al primo giorno feriale successivo.
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