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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26387/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La pronuncia riguarda non il merito della controversia tributaria, ma la procedura di correzione di un errore materiale contenuto nell’intestazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione, pubblicata il 14/05/2025 e recante n. r.g. 24407/2020. Nel testo della sentenza da correggere risultava omesso il nome di un consigliere componente del collegio, Federico Lume, che invece, secondo il verbale d’udienza, aveva effettivamente partecipato alla deliberazione. La Corte rileva che l’errore è materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo, e che l’intestazione non ha autonoma efficacia probatoria, limitandosi a riprodurre i dati del verbale d’udienza. Per questo dispone la correzione dell’intestazione, inserendo il nominativo mancante tra i componenti del collegio.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell’errore materiale e ha rettificato l’intestazione della sentenza n. 12865/2025, pubblicata il 14/05/2025, aggiungendo il consigliere Federico Lume tra i componenti del collegio giudicante. La decisione non riguarda il merito della lite tributaria, ma esclusivamente la correzione formale del provvedimento già emesso. Il giudizio definito dalla sentenza originaria resta fermo; viene solo emendata la composizione del collegio riportata in intestazione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell’errore materiale è ammessa quando si tratti di mera inesattezza formale del provvedimento, rilevabile e sanabile senza incidere sul contenuto decisorio.

  • art. 288 c.p.c.

    La Corte utilizza la procedura di correzione per emendare l’intestazione della sentenza e allinearla al verbale d’udienza.

Massime di principio

  • L’errore materiale nella sentenza può essere corretto anche d’ufficio in ogni tempo quando risulti univocamente dal confronto con gli atti del processo e non incida sulla decisione di merito.
  • L’intestazione della sentenza non ha autonoma efficacia probatoria rispetto al verbale d’udienza; in caso di discordanza, prevale la composizione del collegio desumibile dal verbale, salvo elementi contrari.
  • La correzione dell’errore materiale serve a rettificare dati meramente formali o redazionali del provvedimento, senza alterarne la sostanza decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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