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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26383/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La pronuncia riguarda esclusivamente la procedura di correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Corte di cassazione n. 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025, che aveva definito il ricorso n. 24409/2020 R.G. L'errore consisteva nell'omessa indicazione di un componente del collegio giudicante, il consigliere Federico Lume, pur risultante dal verbale di udienza come componente non relatore. La Corte rileva che l'intestazione ha mera funzione riproduttiva dei dati del verbale d'udienza e non ha autonoma efficacia probatoria; in assenza di elementi contrari, deve presumersi coincidente la composizione del collegio indicata nel verbale con quella che ha deliberato la sentenza. Su tale base, dispone la correzione dell'errore materiale, ordinando l'inserimento del nome del consigliere omesso tra i componenti del collegio, tra Alberto Crivelli e Rosanna Angarano.

La decisione

La Corte ha accolto la procedura di correzione dell'errore materiale e ha rettificato l'intestazione della sentenza n. 12864/2025, aggiungendo il nome del consigliere Federico Lume nella composizione del collegio giudicante. La decisione si fonda sul principio per cui l'errata o incompleta indicazione dei componenti del collegio, quando contrastante con il verbale d'udienza e priva di elementi contrari, è emendabile come errore materiale rilevabile d'ufficio in ogni tempo.

Norme richiamate

  • procedura di correzione dell'errore materiale

    L'errore materiale nell'intestazione della sentenza è rilevabile d'ufficio in ogni tempo ed emendabile mediante la procedura di correzione.

  • verbale d'udienza

    L'intestazione della sentenza non ha autonoma efficacia probatoria e deve considerarsi coerente con il verbale d'udienza, salvo elementi contrari.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione di un componente del collegio giudicante nell'intestazione della sentenza integra errore materiale quando il verbale d'udienza attesti una composizione diversa e non risultino elementi contrari.
  • L'intestazione della sentenza ha funzione meramente riproduttiva e non prova autonomamente la composizione del collegio; in mancanza di contestazioni o dati contrari, prevale quanto risulta dal verbale d'udienza.
  • Gli errori materiali relativi ai dati identificativi della decisione possono essere corretti d'ufficio in ogni tempo mediante il procedimento di correzione, senza incidere sul contenuto decisorio della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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