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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo all’anno d’imposta 2014, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione perdite che la società aveva riportato in deduzione dal precedente esercizio 2013. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, richiamando integralmente la motivazione resa in una diversa sentenza relativa al 2013 e valorizzando il recupero a tassazione dell’indebito scomputo della perdita. La società ricorrente ha proposto sei motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d’appello, perché il giudice si era limitato a un rinvio integrale a una decisione sull’annualità 2013; 2) violazione dell’art. 84 TUIR, sostenendo che l’inattendibilità della dichiarazione 2014 non poteva fondarsi su un accertamento 2013 non definitivo; 3) omesso esame della buona fede del contribuente in relazione alla detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti; 4) violazione di varie norme TUIR, DPR 600/1973, DPR 633/1972, legge n. 537/1993 e art. 2697 c.c., deducendo che l’Ufficio non aveva disconosciuto fattura e contratto con una società terza e non aveva provato l’intento partecipativo alla frode; 5) violazione della disciplina sui costi deducibili e sulla detrazione IVA in presenza di frode; 6) violazione delle norme sulle spese processuali, poiché le spese erano state liquidate in favore dell’Agenzia sebbene questa si fosse costituita tramite un proprio funzionario e non con difesa tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente: pur graficamente esistente, non esponeva le ragioni della decisione e si limitava a un rinvio integrale a una diversa decisione, senza esaminare gli specifici motivi e rilievi proposti contro la sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che tale vizio integra un error in procedendo e determina nullità della sentenza. Il primo motivo ha assorbito i motivi secondo, terzo, quarto e quinto. Il sesto motivo è stato invece rigettato, perché in caso di vittoria della parte pubblica assistita da propri funzionari spettano comunque le spese liquidate secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il motivo era formalmente incardinato sul vizio di omesso esame, ma la Corte ha chiarito che il vizio effettivamente ravvisabile era la motivazione apparente, quindi un error in procedendo riconducibile alla nullità della sentenza e non al vizio motivazionale in senso stretto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La Corte ha osservato che la doglianza, pur formalmente proposta sotto il n. 5, avrebbe dovuto essere ricondotta al n. 4, trattandosi di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma invocata dal ricorrente per contestare la pretesa inattendibilità della dichiarazione e il trattamento delle perdite riportate; il motivo è stato però assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato insieme ad altre disposizioni fiscali per contestare la ripresa a tassazione di costi e la deduzione delle componenti negative; il relativo motivo è stato assorbito.

  • artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati dal ricorrente nel quadro della censura sulla legittimità dell’accertamento e della rettifica fiscale; motivo assorbito.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato con riferimento alla disciplina IVA e alla ripresa dell’imposta; motivo assorbito.

  • art. 4, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamato per il regime di deducibilità dei costi in presenza di fattispecie penalmente rilevanti o fraudolente; motivo assorbito.

  • art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Norma di modifica della disciplina dei costi da reato richiamata dal ricorrente; motivo assorbito.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi e la detraibilità IVA anche in ipotesi di frode; motivo assorbito.

  • artt. 167 e ss. direttiva 2006/112/CE

    Richiamati a sostegno del diritto alla detrazione IVA; motivo assorbito.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite in favore dell’Agenzia, assistita da un proprio funzionario; la censura è stata rigettata.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato quale base della condanna alle spese; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione anche a favore della parte pubblica difesa da un proprio funzionario.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a una formula di stile o a un rinvio meramente assertivo a un’altra decisione senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito e senza esaminare le specifiche censure delle parti.
  • Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile come nullità della sentenza; non si tratta di una semplice insufficienza motivazionale non più sindacabile in cassazione.
  • Il rinvio per relationem a una precedente pronuncia non è di per sé illegittimo, ma non può sostituire l’esame autonomo dei motivi di impugnazione riferiti al diverso provvedimento oggetto del giudizio.
  • In materia tributaria, la parte pubblica che risulti vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche se si è difesa tramite propri funzionari o dipendenti, secondo i parametri forensi con la riduzione prevista dalla giurisprudenza.
  • Le censure che dipendono logicamente dalla validità della motivazione della sentenza impugnata restano assorbite quando la decisione venga cassata per nullità della motivazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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