Cassazione Civile, Ordinanza n. 05303/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto, il 10 dicembre 2013, una comunicazione di Equitalia Nord S.p.A. relativa all'affidamento in riscossione di somme derivanti da un avviso di accertamento resosi definitivo per omessa impugnazione. Egli ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, di non aver mai ricevuto validamente l'avviso di accertamento nelle forme di legge e quindi di aver conosciuto la pretesa solo con la comunicazione di Equitalia; ha poi censurato la notificazione dell'avviso per asserita violazione delle regole sulla notifica postale, chiedendo anche la rimessione in termini per tardività non imputabile. In via ulteriore aveva contestato il merito della pretesa tributaria, sostenendo l'indeducibilità di costi in realtà documentati. La CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività; la CTR ha respinto l'appello ritenendo rituale la notifica per compiuta giacenza e non provata l'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sulla notificazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che per tali atti sarebbe necessaria l'intermediazione dei messi notificatori e che la notifica effettuata direttamente dall'ufficio a mezzo posta sarebbe inesistente, con conseguente tempestività del ricorso proposto entro 60 giorni dalla conoscenza effettiva e doverosa rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile e comunque manifestamente infondato. Ha affermato che, in base alla giurisprudenza consolidata, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli atti impositivi senza necessità dell'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e, in caso di mancato ritiro per temporanea assenza, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito e dall'avviso di giacenza. Ha quindi confermato che il ricorso introduttivo era tardivo rispetto alla notificazione perfezionatasi il 24 giugno 2013 e ha rilevato che la richiesta di rimessione in termini era comunque tardiva e non sorretta dalla prova dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività dell'Agenzia; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio denunciato di violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti alla notificazione diretta degli atti impositivi e la necessità di coordinamento con la disciplina speciale tributaria.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte afferma che la norma non impedisce agli uffici finanziari la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento.
È interpretato nel senso che, dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli atti da notificare al contribuente.
Richiamato solo in combinazione con le altre norme processuali evocate dal ricorrente, senza autonoma elaborazione decisiva.
È evocato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza della notificazione, tesi disattesa dalla Corte.
La Corte richiama la possibilità di rimessione in termini solo se il destinatario provi di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile; nel caso concreto tale prova non risulta fornita e l'istanza è tardiva.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al termine di impugnazione del ricorso tributario.
La Corte applica la presunzione di conoscenza della dichiarazione giunta all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel percorso argomentativo sulla disciplina della notificazione e sulla salvezza delle previsioni speciali, senza imporre un obbligo generalizzato di intermediazione.
Massime di principio
- Gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi, senza l'intermediazione necessaria di ufficiali giudiziari o messi notificatori, quando la legge consenta la notificazione diretta.
- Quando la notificazione diretta a mezzo posta non va a buon fine per temporanea assenza del destinatario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario: la notifica si perfeziona per compiuta giacenza decorso il termine previsto, senza necessità di ulteriori formalità proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
- L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza ex art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere vinta solo con prova rigorosa dell'impossibilità non imputabile di prenderne cognizione.
- La rimessione in termini richiede non solo la deduzione di una causa non imputabile che abbia impedito la tempestiva impugnazione, ma anche un'iniziativa tempestiva e la dimostrazione dell'effettiva mancata conoscenza dell'atto; in difetto, l'impugnazione resta tardiva.
- La deduzione dell'inesistenza della notificazione non è fondata se la notificazione è stata eseguita secondo il modello legale della spedizione postale diretta dell'ufficio finanziario e il destinatario non prova circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza.
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