Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare relativa al 50% di un fabbricato, in cui il prezzo indicato nell’atto era stato dichiarato simulato. Secondo la venditrice, il corrispettivo effettivo dell’operazione non era il prezzo apparente, ma l’impegno dell’acquirente a curare e sostenere economicamente una pratica di condono edilizio riguardante il fabbricato e altri immobili della famiglia. In primo grado la domanda di risoluzione per inadempimento fu rigettata; in appello, invece, il contratto fu dichiarato risolto per inadempimento dell’acquirente, con ordine di rilascio della porzione di fabbricato occupata. Il ricorrente principale censura la sentenza d’appello con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1414, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere non una mera simulazione del prezzo, ma un diverso negozio dissimulato con causa incompatibile con la compravendita; 2) violazione dell’art. 1453 c.c., deducendo che la Corte non avrebbe individuato con precisione la prestazione posta a suo carico e, quindi, il presupposto dell’inadempimento; 3) violazione dell’art. 1197 c.c., contestando la qualificazione dell’obbligazione come datio in solutum, sul rilievo che il prezzo simulato non sarebbe stato dovuto e che, pertanto, non si sarebbe potuto parlare di prestazione in luogo dell’adempimento. La parte resistente propone a sua volta ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. I primi due motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità: la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investe l’accertamento di fatto e la ricostruzione della vicenda negoziale; la doglianza avrebbe potuto rilevare, semmai, come vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta immune dai vizi denunciabili. Il terzo motivo è rigettato perché, in tema di simulazione relativa, la giurisprudenza considera corretta la qualificazione come datio in solutum della prestazione effettivamente pattuita in luogo di quella apparente. Anche il ricorso incidentale è rigettato: la Corte rileva che la motivazione d’appello sulla domanda risarcitoria è sorretta da una ratio autonoma, cioè il difetto di prova del danno, e quindi l’eventuale errore sulla mancata riproposizione della domanda non incide sull’esito. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1414, comma 2, c.c.
Nella simulazione relativa, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra loro il contratto dissimulato solo se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma; la deduzione della sua erronea mancata applicazione, quando investe in realtà l’accertamento dei fatti, non integra una vera violazione di legge deducibile ex art. 360, n. 3 c.p.c.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento presuppone l’individuazione della prestazione dovuta e dell’inadempimento rilevante; tuttavia la censura in cassazione non può tradursi in una diversa lettura del fatto storico o del materiale probatorio.
art. 1197 c.c.
In caso di simulazione relativa, la prestazione effettivamente pattuita può essere qualificata come datio in solutum, ossia prestazione diversa da quella apparente in luogo del pagamento del prezzo.
art. 366, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una specifica indicazione della quaestio iuris; è inammissibile il motivo che, sotto l’etichetta di violazione di legge, censuri in realtà una ricostruzione fattuale.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È il mezzo per denunciare errori di sussunzione o falsa applicazione della norma a fatti correttamente accertati, non per contestare l’accertamento dei fatti stessi.
art. 360, n. 5 c.p.c.
La critica all’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo è il veicolo corretto per contestare un presunto errore nell’accertamento fattuale; nel caso esaminato, però, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia sul risarcimento non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque rigettato la domanda per difetto di prova, essendo sufficiente una ratio autonoma di rigetto.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata espungendo un passaggio erroneo, se resta ferma una ratio decidendi autonoma che sorregge il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura formulata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a contestare l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito; in tal caso il vizio va eventualmente incanalato nel vizio di motivazione, nei limiti oggi consentiti.
- La falsa applicazione di norma di diritto presuppone un fatto storico già accertato: se la doglianza mira a sovvertire la ricostruzione della vicenda negoziale, il motivo difetta di specificità ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c.
- In tema di simulazione relativa, la prestazione effettivamente convenuta tra le parti può essere qualificata come datio in solutum quando consista in un’obbligazione diversa da quella apparente e pattuita come effettivo corrispettivo dell’operazione.
- La censura alla motivazione fondata sull’uso delle presunzioni richiede di dimostrare l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli indizi o un convincimento alternativo.
- L’omessa pronuncia su una domanda non è configurabile se la sentenza contiene una ratio autonoma di rigetto, come il difetto di prova del danno o dei presupposti della domanda stessa.
- Il giudice di legittimità può correggere la motivazione della decisione impugnata quando una delle rationes sia errata ma un’altra, autonoma e sufficiente, sorregga comunque il dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05177/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →