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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un soggetto aveva affidato a un professionista l'incarico di predisporre il progetto di lottizzazione di un'area residenziale e di curare gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere le autorizzazioni all'apertura del cantiere, versando un acconto. A distanza di anni, ritenendo l'incarico non eseguito, aveva intimato diffida ad adempiere con termine di 15 giorni e aveva chiesto la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la restituzione dell'acconto. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo da un lato incongrua e generica la diffida, dall'altro non imputabile al professionista l'inadempimento, perché il perfezionamento della lottizzazione era rimasto bloccato dalla mancata adesione dei proprietari interessati al necessario accordo sul progetto, sulla viabilità e sulle aree a verde, nonostante l'attività istruttoria e documentale svolta dal tecnico. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1454 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sulla incongruità del termine e sulla pretesa genericità della diffida, sostenendo che il professionista conosceva già le prestazioni da eseguire e che il termine di 15 giorni era congruo in ragione del lungo ritardo accumulato; con il secondo motivo ha dedotto ulteriore violazione dell'art. 1454 c.c., affermando che non spettava al creditore provare la necessità di un termine più ampio e che era sufficiente un richiamo alle prestazioni dovute in base al contratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, e cioè l'accertata non imputabilità dell'inadempimento al professionista, fondata sulla circostanza che l'iter di lottizzazione era stato impedito dal mancato accordo tra i proprietari e dalla necessità di modifiche richieste dal Comune. Tale statuizione, non specificamente censurata, era da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda di risoluzione, rendendo priva di interesse la contestazione sulla validità della diffida ad adempiere e sulla congruità del termine. La Corte ha inoltre precisato che le ulteriori doglianze formulate solo nella memoria illustrativa non potevano essere esaminate, perché nuove rispetto al ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della decisione

  • art. 1454 c.c.

    la diffida ad adempiere non esaurisce la verifica giudiziale: resta necessario accertare l'imputabilità e la gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione concreta alla scadenza del termine

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato reputato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    la memoria ex art. 380 bis 1 ha funzione solo illustrativa e non può introdurre censure nuove

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di diffida ad adempiere, la sola scadenza del termine assegnato non basta a fondare la risoluzione: il giudice deve comunque verificare se l'inadempimento sia imputabile al debitore e se sia rimasto attuale l'interesse del creditore all'esatto adempimento.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su una autonoma ratio decidendi non censurata, le ulteriori censure rivolte ad argomentazioni concorrenti o rafforzative sono inammissibili per difetto di interesse.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con tutte le rationes poste a base della decisione impugnata; se trascura una statuizione decisiva, il ricorso non può essere accolto.
  • La memoria illustrativa nel giudizio di cassazione non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo sviluppare questioni già ritualmente dedotte nell'atto introduttivo.
  • Ai fini della validità della diffida ad adempiere, le contestazioni su genericità e congruità del termine sono irrilevanti se la domanda di risoluzione è comunque preclusa dall'accertamento, non specificamente impugnato, della non imputabilità dell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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