Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevato con sistema elettronico SICve, ritenuto valido dal Tribunale di Lodi in sede di appello. Il ricorrente aveva contestato, in sintesi, la mancata taratura dell'apparecchiatura, l'asserita non conformità del dispositivo al prototipo omologato, l'irregolare collocazione e l'assenza di presegnalazione dell'impianto, oltre alla dedotta irritualità nell'acquisizione dei documenti di accertamento. Con il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, ha denunciato: 1) la violazione delle norme processuali del rito lavoro per mancata lettura del dispositivo all'udienza di discussione in appello; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tardività del deposito del certificato di taratura periodica e di una nota amministrativa, che il ricorrente riteneva inutilizzabili perché trasmessi informalmente e senza visto di deposito; 3) l'omesso esame di elementi istruttori, sostenendo che i report di sincronismo degli orologi GPS non provassero la taratura dell'apparecchiatura e che l'unico certificato prodotto fosse risalente al 2008; 4) la violazione delle norme tecniche e processuali per omessa pronuncia sull'assenza di certificazione di conformità al prototipo omologato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di opposizione a verbale per violazione del codice della strada, regolato dal rito di cui al d.lgs. 150/2011, anche in appello il giudice debba dare lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione, a pena di nullità insanabile. Poiché il Tribunale di Lodi aveva trattenuto la causa in decisione senza procedere a tale lettura, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, Codice della strada
richiamato come base della violazione per superamento dei limiti di velocità contestata nel verbale.
invocato nel primo motivo per denunciare la nullità processuale derivante dall'omessa lettura del dispositivo.
richiamato come norma del rito lavoro che impone la lettura del dispositivo in udienza; la Corte afferma che si applica ai giudizi regolati dal d.lgs. 150/2011, salvo espressa esclusione.
ritenuto applicabile anche al giudizio di appello nelle controversie soggette al rito lavoro, con conseguente obbligo di lettura del dispositivo all'esito dell'udienza.
invocato nei motivi secondo e quarto per omessa pronuncia su eccezioni e censure specifiche.
art. 192, comma 8, regolamento di attuazione del Codice della strada
richiamato nel quarto motivo come norma tecnica relativa alla certificazione/conformità dell'apparecchiatura.
art. 4, D.M. n. 3999/2014
richiamato per contestare la conformità e il corretto collocamento del sistema di rilevamento della velocità.
indicato dalla Corte come norma che assoggetta l'opposizione a verbale per violazioni del codice della strada al rito del lavoro, salvo diversa previsione.
richiamato dalla Corte per affermare l'applicazione del rito lavoro anche alle opposizioni ai verbali di accertamento per violazioni del codice della strada.
utilizzato dalla Corte per evidenziare l'elenco tassativo delle norme del rito lavoro non applicabili ai procedimenti regolati dal decreto, tra cui non figurano gli artt. 429 e 437 c.p.c.
richiamati per affermare che, quando la nullità della decisione di appello è dedotta in cassazione, la Corte deve limitarsi a cassare con rinvio al giudice di secondo grado.
menzionato in contrapposizione al diverso regime processuale previgente per le opposizioni a sanzioni amministrative.
richiamato insieme all'art. 23 L. 689/1981 nel confronto con la disciplina precedente del rito applicabile alle opposizioni a sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a verbali per violazioni del codice della strada regolati dal d.lgs. 150/2011, il giudice deve applicare, salvo espressa esclusione, le regole del rito lavoro anche nel grado di appello.
- La mancata lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione, nei procedimenti soggetti agli artt. 429 e 437 c.p.c., integra una nullità insanabile della sentenza.
- Quando la nullità riguarda la decisione di appello e viene dedotta in cassazione, la Corte non decide nel merito ma cassa con rinvio al giudice di secondo grado.
- Nel rito delle opposizioni ex d.lgs. 150/2011 l'elencazione delle norme processuali non applicabili è tassativa; le disposizioni che disciplinano la decisione in udienza non sono escluse e restano quindi operanti.
- Le censure relative alla validità tecnica dell'accertamento e alla conformità dell'apparecchiatura restano assorbite se il ricorso viene accolto per una nullità processuale che impone la cassazione con rinvio.
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